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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35398/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comunista)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di divisione di immobili in comunione tra più condividenti. Il Tribunale aveva approvato il progetto divisionale e rimesso la causa in istruttoria per il sorteggio; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame, ritenendo la massa comodamente divisibile, perché le porzioni risultanti erano autonomamente godibili, non emergevano pregiudizi strutturali o ostacoli all'agibilità, i costi del frazionamento non erano elevati rispetto al valore delle quote, e la possibile incidenza sulla servitù di passaggio carrabile era irrilevante. Contro tale sentenza uno dei condividenti ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso; il controricorrente ha resistito, mentre l'altro intimato non si è difeso.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente in data 7 novembre 2022. In conseguenza della rinuncia ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, richiamando l'accordo transattivo intervenuto tra le parti, nel quale era stata anche concordata la compensazione delle spese di lite. Ha inoltre escluso i presupposti per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    rinuncia al ricorso e conseguente estinzione del processo

    la rinuncia rituale al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in presenza della rinuncia e dell'accordo tra le parti, la Corte ha escluso la liquidazione delle spese

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    condanna altresì Fiadone Angelo e Roberto al pagamento della somma di € 20.000,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c.

    la sentenza di merito aveva applicato la condanna per responsabilità aggravata, ma tale statuizione non è stata oggetto di decisione nel merito in cassazione per l'intervenuta rinuncia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    obbligo di versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    la Corte ha escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    viene richiamata quale base normativa dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 96 c.p.c.

    € 20.000,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c.

    norma evocata nella sentenza di merito per la condanna per abuso del processo

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente depositata, determina l'estinzione del giudizio.
  • Se la rinuncia interviene in presenza di un accordo transattivo che regola i rapporti tra le parti e prevede la compensazione delle spese, la Corte può disporre che non vi sia luogo a provvedere sulle spese.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando non ricorrono i presupposti processuali richiesti dalla legge.
  • In un giudizio divisorio, la valutazione di comoda divisibilità si fonda sull'autonoma e libera godibilità delle porzioni, sull'assenza di pregiudizi strutturali e sulla neutralità di inconvenienti non incidenti in modo apprezzabile sulle quote; tuttavia nel caso deciso tale tema è rimasto assorbito dalla rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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