Cassazione Penale, Sentenza n. 19396/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Reggio Emilia lamentando violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p., per presunta erronea qualificazione giuridica del fatto: il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente l'aggravante della "destrezza" ai sensi dell'art. 625 n. 4) c.p. relativamente al capo A) (furto), con conseguente rigetto dell'istanza di applicazione della pena concordata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che, secondo l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la censura sulla qualificazione giuridica è ammissibile solo se l'erroneità risulta in modo palese e immediato dal capo di imputazione; nel caso non è ravvisabile un errore manifestamente eccentrico rispetto all'imputazione poiché il capo d'imputazione documentava la rapidità e l'abilità dell'azione del ricorrente, giustificando la contestazione dell'aggravante della destrezza. Di conseguenza la pronuncia impugnata rimane confermata; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p. (patteggiamento)
Richiamata come fondamento della procedura che ha portato alla pronuncia di applicazione della pena; la sentenza impugnata è una decisione di patteggiamento resa ai sensi di tale disposizione
La Corte interpreta questa norma nel senso che il gravame per cassazione relativo alla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile dopo il patteggiamento solo se l'erroneità della qualificazione emerge in modo palese e immediato dal capo d'imputazione; errori non evidenti dal testo del provvedimento sono inammissibili
art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p.
Richiamato come motivo formale di impugnazione (erronea qualificazione giuridica); la Corte verifica i limiti di ammissibilità di tale motivo in presenza di un patteggiamento
art. 624 e art. 625 n. 4) e 7) c.p. (furto e aggravanti)
Le norme sostanziali del codice penale richiamate per la fattispecie di furto; la Corte accetta la contestazione dell'aggravante della "destrezza" (n.4) alla luce della descrizione fattuale dell'azione rapida e abile
art. 61, n. 2) c.p. (circostanze aggravanti)
Indicata quale norma che disciplina le aggravanti richiamate nell'imputazione; la Corte ritiene congrua l'applicazione quando la condotta è caratterizzata da particolare abilità
Norma processuale che autorizza la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione manifestamente infondata o inammissibile; applicata per sanzionare il ricorrente
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata in merito al principio che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione legittima l'addebito delle spese e della sanzione alla parte impugnante
Massime di principio
- Dopo un patteggiamento, la cassazione per erronea qualificazione giuridica è ammissibile solo se l'errore è manifesto e immediatamente desumibile dal capo d'imputazione (art. 448, comma 2-bis c.p.p.); deduzioni giuridiche non evidenti sono inammissibili
- L'aggravante della "destrezza" richiede elementi fattuali tali da dimostrare rapidità e particolare abilità nell'impossessamento del bene; se il capo d'imputazione descrive tali elementi, la qualificazione è legittima
- Chi propone ricorso dopo patteggiamento deve mostrare, in modo documentato e immediatamente convincente dal testo, l'errore di qualificazione; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile
- In caso di inammissibilità evidente del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi valutare con attenzione la fondatezza formale del motivo prima di impugnare
- Per contestare efficacemente un'aggravante in sede di impugnazione, è utile far emergere nel capo d'imputazione o negli atti istruttori elementi che rendano palese la dissonanza tra la fattispecie descritta e la qualificazione giuridica adottata dal giudice di merito
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