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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31023/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Nel contesto di un giudizio di divisione, una parte ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Tribunale che aveva confermato il decreto di liquidazione in favore del consulente tecnico d'ufficio per l'attività svolta nella stima di beni immobili compresi nell'asse da dividere. La ricorrente ha dedotto, con cinque motivi, che: 1) il compenso avrebbe dovuto essere determinato non secondo l'art. 13 del d.m. 30 maggio 2002 (stima di immobili), ma secondo l'art. 3 dello stesso decreto (valutazione di patrimoni), trattandosi di attività svolta nell'ambito di una divisione; 2) l'aumento dell'80% del compenso sarebbe stato applicato fuori dai presupposti dell'art. 52 d.P.R. 115/2002; 3) il Tribunale avrebbe errato nel negare l'applicazione dell'art. 161, comma 3, disp. att. c.p.c., richiamato dall'art. 788 c.p.c., che collega il compenso dell'esperto allo stimatore al prezzo ricavato dalla vendita; 4) il quesito peritale non avrebbe imposto attività ulteriori rispetto alla valutazione dei beni oggetto di comunione; 5) il Tribunale avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. riconoscendo a titolo di spese voci non richieste dal consulente, includendo impropriamente anche il compenso di ausiliari che risultava autonomamente liquidato in altro provvedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quinto motivo; ha dichiarato assorbiti il secondo e il quarto; ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Cremona, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretto il rilievo della ricorrente secondo cui, per la liquidazione del compenso del consulente tecnico incaricato di redigere un progetto di divisione, il parametro applicabile è quello dell'art. 3 del d.m. 30 maggio 2002, non l'art. 13; ha inoltre riconosciuto la fondatezza della censura sull'erronea esclusione dell'art. 161, comma 3, disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 788 c.p.c.; infine ha ritenuto viziata la conferma di spese non effettivamente richieste come tali dal consulente.

Norme richiamate

  • art. 50 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel contesto della liquidazione dei compensi dell'ausiliario del giudice; la Corte non ne offre una lettura autonoma ma lo considera insieme alle norme tabellari applicabili.

  • art. 52 d.P.R. n. 115/2002

    invocato per contestare l'aumento del compenso; il motivo relativo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 3 d.m. 30 maggio 2002

    per la liquidazione dell'onorario del consulente tecnico incaricato di redigere un progetto di divisione ereditaria si deve usare il parametro della valutazione di patrimoni, attività più complessa della mera stima di singoli beni.

  • art. 13 d.m. 30 maggio 2002

    riguarda la stima dei singoli immobili; la Corte esclude che sia il parametro corretto per la divisione quando occorra valutare un patrimonio o un asse da dividere.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro del sindacato del giudice; la Corte non affronta specificamente il profilo.

  • art. 788 c.p.c.

    nella divisione con vendita dei beni in comunione richiama le norme sulla vendita forzata; ciò consente il raccordo con la disciplina sul compenso dell'esperto/stimatore.

  • art. 161, comma 3, disp. att. c.p.c.

    "il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita"

    la Corte ritiene che la norma possa operare anche nel contesto richiamato dall'art. 788 c.p.c., non essendo limitata in via esclusiva alle procedure esecutive.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può riconoscere, in sede di opposizione, spese diverse o ulteriori rispetto a quelle effettivamente richieste dal consulente, né attribuire voci che non risultino oggetto della domanda di liquidazione.

  • art. 12 c.p.c.

    richiamato, tramite la giurisprudenza citata, quale criterio per riferire il valore dell'asse da dividere ai fini della liquidazione percentuale.

Massime di principio

  • Per la liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio incaricato in un giudizio di divisione, il criterio applicabile non è automaticamente quello della mera stima di singoli immobili, ma quello più adeguato alla complessiva valutazione del patrimonio o dell'asse da dividere quando l'attività peritale abbia tale contenuto.
  • Nella determinazione del compenso dell'ausiliario il giudice deve applicare la norma tabellare corretta in base alla concreta attività svolta, senza fare affidamento su mere acquiescenze delle parti o su precedenti non pertinenti al testo normativo vigente.
  • Il richiamo dell'art. 788 c.p.c. alle norme sulla vendita dei beni in comunione consente di utilizzare, per la liquidazione del compenso dello stimatore, il criterio ancorato al prezzo ricavato dalla vendita previsto dalla disciplina di attuazione.
  • In sede di liquidazione delle spese del consulente tecnico il giudice non può includere voci non richieste come tali né trasformare in spese rimborsabili compensi di ausiliari già liquidati con separato provvedimento.
  • Quando una censura è accolta per errore nel criterio base di liquidazione del compenso, le doglianze ulteriori che dipendono da quel medesimo criterio possono risultare assorbite.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteProve
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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