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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33461/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa connessi all'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 30 ottobre 2025, che aveva confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 496 c.p. L'unico motivo di ricorso denunciava l'insufficienza della motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente generico, poiché formulato mediante un'allegazione meramente assertiva e non correlata alle concrete ragioni della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 496 c.p.

    La disposizione individua il delitto per il quale l'imputato era stato condannato; il testo non specifica ulteriormente la condotta concreta contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, fonda la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    La sentenza richiama, in termini sostanziali, la necessità che la censura sulla motivazione sia specificamente riferita alla decisione impugnata; l'articolo non è espressamente menzionato nel testo.

Massime di principio

  • È inammissibile per manifesta genericità il motivo di ricorso per cassazione che denunci l'insufficienza della motivazione mediante un'allegazione meramente assertiva, priva di specifica correlazione con il contenuto e le ragioni della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Quando l'inammissibilità dell'impugnazione sia riconducibile a profili di colpa del ricorrente, il giudice può disporre anche il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinandola secondo equità.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica

Testo integrale

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