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Sentenza

Sentenza del 25/09/2019 n. 23846 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per tardiva costituzione in giudizio. La questione riguardava il momento dal quale decorre il termine di trenta giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, per la costituzione dell’appellante quando la notificazione dell’atto è eseguita tramite ufficiale giudiziario. La CTR aveva ritenuto che il termine decorresse dalla consegna dell’atto all’UNEP, avvenuta il 17 aprile 2012, mentre la contribuente sosteneva che decorresse dalla ricezione dell’atto da parte del destinatario, avvenuta il 19 aprile 2012. In tale seconda ipotesi, il termine scadeva il 19 maggio 2012, sabato, con conseguente proroga al primo giorno lavorativo successivo; la costituzione effettuata il 21 maggio 2012 doveva quindi considerarsi tempestiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell’appello. Ha stabilito che, per le notificazioni effettuate tramite ufficiale giudiziario, il termine per la costituzione del ricorrente o appellante decorre dalla data in cui l’atto viene ricevuto dal destinatario, non dalla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha quindi deciso nel merito il diritto al rimborso IRAP.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22, 49 e 53

    Il termine per la costituzione dell’appellante è collegato alla notificazione dell’atto e deve essere rispettato a pena di inammissibilità.

    La Corte ha interpretato tali disposizioni nel senso che, quando l’impugnazione è notificata tramite ufficiale giudiziario, il termine di trenta giorni per la costituzione decorre dalla ricezione dell’atto da parte del destinatario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5

    I termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.

    La norma conferma che, per le notifiche eseguite tramite agente notificatore, il dies a quo coincide con la ricezione dell’atto da parte del destinatario.

  • Codice di procedura civile, art. 155

    Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

    Il sabato è stato considerato equiparato al giorno festivo ai fini della proroga del termine processuale, rendendo tempestiva la costituzione effettuata il lunedì successivo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    È stato il parametro processuale invocato dalla contribuente per denunciare l’errata applicazione delle norme sulla notificazione e sulla costituzione in giudizio.

  • Codice di procedura civile, art. 385, comma 3

    Il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di cassazione.

    La liquidazione delle spese del giudizio di legittimità è stata rimessa al giudice del rinvio.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 477 del 2002

    Principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo della notificazione.

    La Corte ha ritenuto superata, per il computo del termine di costituzione del notificante, l’applicazione di tale principio intesa a far decorrere il termine dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

  • Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 13452 del 29 maggio 2017

    Il termine per la costituzione decorre dalla notifica materiale dell’atto al convenuto, intimato o appellato.

    La pronuncia ha fornito il principio guida secondo cui, nei procedimenti introdotti mediante notificazione dell’atto, il termine di costituzione decorre dalla ricezione dell’atto da parte del destinatario.

Massime di principio

  • Quando un atto processuale viene notificato tramite ufficiale giudiziario, il termine per la costituzione della parte notificante decorre, di regola, dalla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, non dalla data in cui l’atto è consegnato all’ufficiale giudiziario.
  • La data di perfezionamento della notifica per il notificante non coincide necessariamente con il dies a quo del termine processuale per la costituzione: occorre verificare la specifica disciplina del termine e la giurisprudenza applicabile.
  • Se il termine processuale scade di sabato, domenica o in altro giorno festivo, la scadenza è normalmente prorogata al primo giorno non festivo, purché si applichi la disciplina generale dell’art. 155 c.p.c.
  • Una declaratoria di inammissibilità per tardiva costituzione deve essere verificata alla luce della data effettiva di ricezione della notificazione e non soltanto della data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
  • La decisione ha riguardato esclusivamente la tempestività dell’appello: l’accoglimento del ricorso non comporta il riconoscimento automatico del diritto al rimborso dell’imposta, che deve essere riesaminato dal giudice di rinvio.

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