Cassazione Civile, Ordinanza n. 25548/2024 del 24/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un immobile sito in Pedara, già oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca trascritti in epoca anteriore al giudizio di usucapione. In primo grado era stata dichiarata l'usucapione a favore del possessore; successivamente l'Agenzia aveva proposto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. contro quella sentenza, ottenendone l'accoglimento. La sentenza di appello n. 1663/2019, poi oggetto di revocazione, aveva respinto l'impugnazione del soccombente. La Corte d'appello di Catania, investita della revocazione ex art. 395, primo comma, n. 1 e n. 4, c.p.c., ha escluso sia il dolo dell'Agenzia sia l'errore di fatto revocatorio. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per asserita mancanza o contraddittorietà della motivazione della sentenza di revocazione; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 111 Cost. e 91 c.p.c. per la condanna alle spese, sostenendo che avrebbero dovuto essere compensate per la delicatezza della vicenda e per la posizione delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era esistente, lineare e non contraddittoria, richiamando il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8053/2014. Ha inoltre osservato che il ricorrente cercava in realtà di rimettere in discussione accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, relativi all'assenza di dolo dell'Agenzia e all'inesistenza di errori revocatori. Sul secondo motivo ha rilevato che la condanna alle spese era stata pronunciata correttamente in base al principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e che la mancata compensazione non è censurabile in cassazione, trattandosi di una facoltà discrezionale del giudice. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 1, c.p.c.
La revocazione per dolo della parte richiede la prova di un comportamento doloso idoneo a incidere sulla decisione; nel caso concreto la Corte ha escluso la sussistenza di tale presupposto in capo all'Agenzia.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista decisiva su un fatto non controverso; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata contenesse un simile errore.
L'opposizione di terzo era il rimedio esperito dall'Agenzia contro la sentenza di usucapione, ritenuto legittimamente proposto per far valere la propria posizione sul bene confiscato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e consente la censura solo per anomalie motivazionali estreme.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro della motivazione e del giusto processo, ma non ritenuto violato nel caso concreto.
La sentenza deve contenere la motivazione; qui la motivazione è stata ritenuta esistente e non apparente.
La motivazione della sentenza impugnata è stata considerata sufficiente e coerente con i requisiti di legge.
Le spese seguono la soccombenza; la Corte ha confermato la condanna del ricorrente alle spese di revocazione e di cassazione.
La compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice quando ne ricorrono i presupposti, sicché la mancata compensazione non è di per sé censurabile.
La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata in ragione della decisione conforme alla proposta del consigliere ex art. 380-bis c.p.c.
È stata disposta un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, secondo la previsione sanzionatoria prevista dalla norma.
La decisione è stata assunta in conformità alla proposta di inammissibilità o manifesta infondatezza formulata dal consigliere delegato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso rigettato.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo un'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
- La censura che formalmente deduce un vizio di motivazione non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del merito o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di appello.
- L'errore di fatto revocatorio richiede che la decisione abbia fondato il proprio ragionamento su una svista decisiva e non su una questione effettivamente dibattuta tra le parti o su una valutazione del materiale probatorio.
- In tema di spese processuali, il principio generale è quello della soccombenza; la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice e la sua mancata applicazione non è normalmente censurabile in cassazione.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta resa ex art. 380-bis c.p.c. e risulta infondato, la Corte può applicare le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e quelle relative al contributo unificato aggiuntivo.
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