Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31152/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a estimi catastali, impugnato dalla società contribuente davanti alla commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, ma la commissione tributaria regionale lo dichiarava inammissibile. In Cassazione l'Amministrazione deduceva: 1) la validità della notificazione dell'appello eseguita tramite operatore postale privato e la sua tempestività; 2) in subordine, che la notificazione non potesse comunque qualificarsi come inesistente, ma al più nulla. La contribuente resisteva sostenendo, tra l'altro, la tardività dell'appello e l'irregolarità della notificazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione e, nel merito, ha applicato il principio delle Sezioni Unite n. 299/2020 sulla notificazione di atti giudiziari tramite operatore di posta privata nel periodo intermedio tra direttiva 2008/6/CE e legge n. 124/2017. Ha affermato che, nel caso concreto, mancava la prova certa della tempestività dell'appello: la documentazione prodotta non consentiva di stabilire con certezza legale la data di consegna e di spedizione idonea a rispettare il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. e all'art. 51 d.lgs. 546/1992. La sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'appello, è stata quindi confermata; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di notificazione della sentenza di primo grado, l'appello va proposto entro sei mesi dal deposito della decisione.

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    La tardività dell'impugnazione nel processo tributario comporta inammissibilità dell'appello.

  • art. 20, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Il termine di proposizione dell'impugnazione richiede certezza del momento di spedizione/notificazione dell'atto nelle forme previste.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Le notificazioni processuali incidono su interessi costituzionalmente protetti e richiedono certezza pubblica della data di compimento.

  • direttiva 2008/6/CE

    Nel quadro post-direttiva, la notificazione tramite operatori postali privati è esaminata nel periodo transitorio prima della disciplina nazionale del 2017.

  • L. n. 124 del 2017

    Introduce il regime nazionale successivo rispetto al quale si colloca il periodo transitorio considerato dalla Corte.

  • Cass. SU n. 299 del 2020

    La notificazione di atti giudiziari eseguita da operatore postale privato privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente; la sanatoria per raggiungimento dello scopo non vale a dimostrare la tempestività quando manca certezza legale della data di consegna all'operatore.

  • Cass. SU n. 6983 del 2005

    L'inammissibilità per inosservanza di termini decadenziali è rilevabile d'ufficio e non è sanabile per costituzione dell'appellato.

  • Cass. n. 11666 del 2015

    Conferma la rilevabilità d'ufficio della tardività dell'impugnazione.

  • Cass. n. 23907 del 2009

    Conferma la rilevabilità d'ufficio della tardività dell'impugnazione.

  • Cass. n. 4206 del 2020

    Conferma la rilevabilità d'ufficio della tardività dell'impugnazione e il dies a quo dal deposito della sentenza di primo grado.

  • Cass. n. 30850 del 2019

    L'appello, se la sentenza non è notificata, va proposto entro sei mesi dal deposito.

  • Cass. n. 33168 del 2018

    L'appello, se la sentenza non è notificata, va proposto entro sei mesi dal deposito.

  • Cass. SU n. 18569 del 2016

    Il termine per impugnare decorre dal deposito della sentenza di primo grado quando non notificata.

  • Cass. SU n. 19769 del 2019

    La questione della tempestività dell'impugnazione può essere rilevata anche d'ufficio in cassazione.

  • Cass. n. 1654 del 2020

    La questione della tempestività dell'impugnazione può essere dedotta o rilevata per la prima volta in cassazione.

  • Cass. SU n. 22438 del 2018

    L'onere di provare la tempestività della notificazione dell'impugnazione grava su chi propone l'azione.

  • Cass. n. 27722 del 2019

    L'onere di provare la tempestività della notificazione dell'impugnazione grava su chi propone l'azione.

  • Cass. SU nn. 13452 e 13453 del 2017

    Per attribuire valore fidefaciente a indicazioni di data e spedizione occorre una precisa sequenza procedimentale idonea a garantire la certa provenienza delle attestazioni.

Massime di principio

  • Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e la disciplina introdotta dalla L. n. 124/2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da operatore di posta privata privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente, ma la nullità non può essere valorizzata per superare il difetto di prova della tempestività dell'impugnazione.
  • La sanatoria della notificazione nulla per raggiungimento dello scopo non è sufficiente, ai fini delle decadenze impugnatorie, quando manchi la certezza legale della data di consegna dell'atto all'operatore notificatore.
  • Nel processo tributario, la tempestività dell'appello deve essere provata da chi lo propone; in mancanza di una documentazione dotata di certezza legale sulla data di spedizione o consegna, l'impugnazione è inammissibile per tardività.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, essendo connessa a termini decadenziali posti a tutela di interessi indisponibili, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e non è sanata dalla costituzione della controparte.
  • Per le notificazioni processuali occorre una garanzia pubblica della data di compimento, non surrogabile da mere attestazioni prive di poteri certificativi, quando dalla notificazione dipende il rispetto di un termine perentorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.