Cassazione Civile, Ordinanza n. 31152/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a estimi catastali, impugnato dalla società contribuente davanti alla commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, ma la commissione tributaria regionale lo dichiarava inammissibile. In Cassazione l'Amministrazione deduceva: 1) la validità della notificazione dell'appello eseguita tramite operatore postale privato e la sua tempestività; 2) in subordine, che la notificazione non potesse comunque qualificarsi come inesistente, ma al più nulla. La contribuente resisteva sostenendo, tra l'altro, la tardività dell'appello e l'irregolarità della notificazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione e, nel merito, ha applicato il principio delle Sezioni Unite n. 299/2020 sulla notificazione di atti giudiziari tramite operatore di posta privata nel periodo intermedio tra direttiva 2008/6/CE e legge n. 124/2017. Ha affermato che, nel caso concreto, mancava la prova certa della tempestività dell'appello: la documentazione prodotta non consentiva di stabilire con certezza legale la data di consegna e di spedizione idonea a rispettare il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. e all'art. 51 d.lgs. 546/1992. La sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'appello, è stata quindi confermata; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
In mancanza di notificazione della sentenza di primo grado, l'appello va proposto entro sei mesi dal deposito della decisione.
La tardività dell'impugnazione nel processo tributario comporta inammissibilità dell'appello.
art. 20, comma 2, d.lgs. 546/1992
Il termine di proposizione dell'impugnazione richiede certezza del momento di spedizione/notificazione dell'atto nelle forme previste.
artt. 24 e 111 Cost.
Le notificazioni processuali incidono su interessi costituzionalmente protetti e richiedono certezza pubblica della data di compimento.
direttiva 2008/6/CE
Nel quadro post-direttiva, la notificazione tramite operatori postali privati è esaminata nel periodo transitorio prima della disciplina nazionale del 2017.
Introduce il regime nazionale successivo rispetto al quale si colloca il periodo transitorio considerato dalla Corte.
Cass. SU n. 299 del 2020
La notificazione di atti giudiziari eseguita da operatore postale privato privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente; la sanatoria per raggiungimento dello scopo non vale a dimostrare la tempestività quando manca certezza legale della data di consegna all'operatore.
Cass. SU n. 6983 del 2005
L'inammissibilità per inosservanza di termini decadenziali è rilevabile d'ufficio e non è sanabile per costituzione dell'appellato.
Cass. n. 11666 del 2015
Conferma la rilevabilità d'ufficio della tardività dell'impugnazione.
Cass. n. 23907 del 2009
Conferma la rilevabilità d'ufficio della tardività dell'impugnazione.
Cass. n. 4206 del 2020
Conferma la rilevabilità d'ufficio della tardività dell'impugnazione e il dies a quo dal deposito della sentenza di primo grado.
Cass. n. 30850 del 2019
L'appello, se la sentenza non è notificata, va proposto entro sei mesi dal deposito.
Cass. n. 33168 del 2018
L'appello, se la sentenza non è notificata, va proposto entro sei mesi dal deposito.
Cass. SU n. 18569 del 2016
Il termine per impugnare decorre dal deposito della sentenza di primo grado quando non notificata.
Cass. SU n. 19769 del 2019
La questione della tempestività dell'impugnazione può essere rilevata anche d'ufficio in cassazione.
Cass. n. 1654 del 2020
La questione della tempestività dell'impugnazione può essere dedotta o rilevata per la prima volta in cassazione.
Cass. SU n. 22438 del 2018
L'onere di provare la tempestività della notificazione dell'impugnazione grava su chi propone l'azione.
Cass. n. 27722 del 2019
L'onere di provare la tempestività della notificazione dell'impugnazione grava su chi propone l'azione.
Cass. SU nn. 13452 e 13453 del 2017
Per attribuire valore fidefaciente a indicazioni di data e spedizione occorre una precisa sequenza procedimentale idonea a garantire la certa provenienza delle attestazioni.
Massime di principio
- Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e la disciplina introdotta dalla L. n. 124/2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da operatore di posta privata privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente, ma la nullità non può essere valorizzata per superare il difetto di prova della tempestività dell'impugnazione.
- La sanatoria della notificazione nulla per raggiungimento dello scopo non è sufficiente, ai fini delle decadenze impugnatorie, quando manchi la certezza legale della data di consegna dell'atto all'operatore notificatore.
- Nel processo tributario, la tempestività dell'appello deve essere provata da chi lo propone; in mancanza di una documentazione dotata di certezza legale sulla data di spedizione o consegna, l'impugnazione è inammissibile per tardività.
- L'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, essendo connessa a termini decadenziali posti a tutela di interessi indisponibili, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e non è sanata dalla costituzione della controparte.
- Per le notificazioni processuali occorre una garanzia pubblica della data di compimento, non surrogabile da mere attestazioni prive di poteri certificativi, quando dalla notificazione dipende il rispetto di un termine perentorio.
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