Cassazione Penale, Sentenza n. 26010/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza di appello lamentando violazione degli artt. 161, comma 4; 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla notificazione del decreto di citazione a giudizio. In particolare si contestava che il verbale di vane ricerche redatto dalla Polizia Locale fosse generico e non dimostrasse una assenza effettiva e durevole dell'imputato dal domicilio eletto, condizione che renderebbe illegittima l'attivazione della procedura di notificazione al difensore prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rilevato che le censure processuali relative alla ritualità della notificazione erano state proposte tardivamente e comunque non provate documentalmente. Ha confermato che, nel caso di specie, la procedura di notificazione fu regolare: furono effettuate ricerche che evidenziarono l'irreperibilità del prevenuto presso il domicilio eletto (avviso lasciato in busta chiusa, deposito dell'atto nella casa comunale e spedizione di raccomandata) e quindi risultava legittima la notificazione presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. La Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. In precedenza la Corte di appello di Torino aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado confermando la dichiarazione di colpevolezza per i reati indicati (tra cui sottrazione di energia elettrica e violazione dei sigilli con dispersione di rifiuti). Decisione depositata il 15 febbraio.
Norme richiamate
Consente la notificazione della citazione dell'imputato presso il difensore quando la notificazione al domicilio eletto risulti impossibile; applicata perché fu accertata l'irreperibilità presso il domicilio
art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)
Riguarda le forme e gli effetti delle nullità della notificazione della citazione: la Corte ha richiamato il carattere delle nullità processuali e i termini per la loro deduzione
Stabilisce la fattispecie di nullità assoluta della notificazione della citazione; la Corte ha ricordato che la nullità assoluta sussiste solo se l'atto non sia stato mai notificato o sia stato notificato in modo tale da risultare inidoneo a determinare la conoscenza effettiva dell'atto
Prevede la sanatoria di alcune irregolarità della notificazione; la Corte ha rimarcato che molte irregolarità sono sanabili e non determinano nullità assoluta
Definisce i termini per rilevare le nullità processuali; la sentenza sottolinea la decadenza dalla possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti
art. 624 c.p. e art. 625 c.p., comma 1, n. 2
Norme del codice penale relative al reato di furto e sue aggravanti; la Corte di appello aveva confermato la condanna per sottrazione di energia elettrica in relazione a tali norme
Norme penali relative alla violazione di sigilli e alla dispersione di rifiuti sottoposti a sequestro; la Corte di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato anche per questi reati
Massime di principio
- La notificazione della citazione all'imputato presso il difensore di fiducia è lecita quando risulti che la notificazione al domicilio eletto sia impossibile o l'imputato sia irreperibile; in tali casi non si configura necessariamente una nullità assoluta.
- La nullità della notificazione della citazione prevista dall'art. 179 c.p.p. è assoluta solo se l'atto non sia mai pervenuto o sia manifestamente inidoneo a produrre la conoscenza effettiva dell'atto; altrimenti si applicano le regole di sanatoria (art. 184) o la decadenza temporale (art. 180).
- Le doglianze processuali sulla ritualità della notificazione devono essere tempestive e supportate da idonea documentazione nel ricorso (regola di autosufficienza): obiezioni sollevate tardivamente, ad esempio in memoria, possono essere giudicate inammissibili.
- L'accertamento dell'irreperibilità può essere basato su verbali di vane ricerche, avvisi lasciati, deposito comunale e spedizione di raccomandata; non sempre occorre dimostrare una assenza 'durevole' oltre ogni dubbio se le coincidende formalità dimostrano l'impossibilità della notificazione al domicilio.
- In situazioni simili conviene raccogliere e conservare documentazione dettagliata sulle ricerche effettuate e sugli atti di notificazione (verbali, avvisi, raccomandate) e proporre eventuali impugnazioni nei termini e con le modalità previste dalla legge per evitare inammissibilità.
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