Cassazione Civile, Ordinanza n. 40425/2021 del 16/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta dinanzi al Tribunale per far dichiarare l'usucapione di un immobile ad uso abitazione e del relativo cortile, sostenendo che il bene fosse stato posseduto in modo continuo e pacifico per oltre vent'anni. I convenuti hanno invece dedotto che la disponibilità del bene derivasse da un comodato gratuito con il loro dante causa e hanno chiesto in riconvenzionale il rilascio dell'immobile e il risarcimento del danno. Il Tribunale ha respinto la domanda di usucapione e ordinato il rilascio, ritenendo sussistente il comodato, soluzione confermata in appello. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 2727 c.c. per aver la Corte territoriale desunto l'esistenza del comodato da mere allegazioni difensive, senza prova della concessione in godimento gratuito; 2) violazione degli artt. 1140 e 2697 c.c. per avere il giudice di merito ritenuto il bene detenuto anziché posseduto, ponendo a carico della ricorrente la prova del possesso ad usucapionem e non valutando l'eventuale interversione del possesso; 3) violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. per avere escluso l'usucapione nonostante l'asserita mancanza di prova del comodato e la dedotta abbandono del bene da parte dei titolari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi inammissibili, esaminandoli congiuntamente perché connessi. Ha osservato che la sentenza impugnata non aveva affermato come provato il comodato sulla sola base delle difese avversarie, ma aveva escluso che la ricorrente avesse fornito prova del possesso pieno, cioè del compimento di attività inequivocamente esercitate uti dominus. Le attività allegati e provate - arredo dell'immobile, lavori di manutenzione e ristrutturazione, pagamento dei tributi sui rifiuti - sono state considerate compatibili anche con una mera detenzione. La Corte ha ribadito che chi invoca l'usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, sia il corpus sia l'animus possidendi, e che la mancanza di prova di uno solo di essi giustifica il rigetto della domanda. Le ulteriori censure tendevano a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla sulle spese perché gli intimati non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sul ragionamento presuntivo è stata ritenuta infondata perché la corte di merito non ha fondato la decisione su una presunzione semplice di comodato desunta senza base probatoria, ma sull'assenza di prova del possesso pieno da parte dell'attrice.
La Corte ha ribadito che il possesso richiede l'esercizio di fatto del potere sulla cosa con comportamento corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà; le condotte valorizzate in fatto non erano decisive per escludere la mera detenzione.
Non è stata ritenuta violata la presunzione di possesso, poiché la sentenza di merito aveva escluso in radice la prova del possesso pieno e quindi dell'animus possidendi.
L'usucapione richiede il possesso continuato per il tempo previsto dalla legge; la Corte ha confermato che l'assenza di prova del possesso uti dominus impedisce di giungere all'acquisto per usucapione.
La prova degli elementi costitutivi dell'usucapione grava su chi la invoca; la carenza di prova anche di uno solo di tali elementi comporta il rigetto della domanda.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per individuare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi agisce per l'accertamento dell'usucapione deve provare integralmente i fatti costitutivi della fattispecie, e in particolare sia il potere di fatto sulla cosa sia l'animus possidendi.
- Condotte come l'arredo dell'immobile, l'esecuzione di lavori di manutenzione o il pagamento di alcuni tributi non sono, da sole, incompatibili con una mera detenzione e non bastano a dimostrare il possesso ad usucapionem.
- Se il giudice di merito esclude la prova del possesso pieno, non è necessario accertare ulteriormente un preteso comodato, poiché la mancanza di prova di uno solo degli elementi dell'usucapione è sufficiente a rigettare la domanda.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito.
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