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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31974/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo era manifestamente infondato e in contrasto con la disciplina codicistica sulla sospensione della prescrizione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (non determinabile)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che esso contrasta con l'art. 159, comma 3-bis, n. 3-bis, c.p., secondo cui il termine di prescrizione rimane sospeso in caso di pronuncia della sentenza prevista dall'art. 420-quater c.p.p.; tale sospensione ricorreva nel caso esaminato.

Norme richiamate

  • art. 159, comma 3-bis, n. 3-bis, c.p.

    il termine di prescrizione rimane sospeso in caso di pronuncia della sentenza di cui all'art. 420-quater c.p.p.

    La pronuncia della sentenza prevista dall'art. 420-quater c.p.p. determina la sospensione del termine di prescrizione; pertanto, la richiesta di dichiarare estinto il reato per prescrizione è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 420-quater c.p.p.

    La sentenza prevista da tale disposizione costituisce, secondo la Corte, il presupposto processuale della sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 159, comma 3-bis, n. 3-bis, c.p.

Massime di principio

  • La pronuncia della sentenza prevista dall'art. 420-quater c.p.p. comporta la sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 159, comma 3-bis, n. 3-bis, c.p.; di conseguenza, una richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione che non tenga conto di tale sospensione è manifestamente infondata.
  • È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso per cassazione che deduca la prescrizione del reato in contrasto con la sospensione del relativo termine determinata dalla pronuncia della sentenza di cui all'art. 420-quater c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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