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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18328/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttori)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione abitativa. Il tribunale aveva dichiarato risolto il rapporto per morosità dei conduttori nel pagamento di alcuni canoni e di oneri condominiali, ritenendo non genuina una ricevuta prodotta dai conduttori e reputando che il documento fosse stato materialmente alterato, pur essendo stata verificata la sottoscrizione del locatore. La corte d'appello aveva sostanzialmente confermato la decisione, riducendo solo parzialmente le spese di lite, e aveva affermato che la scrittura privata, anche se riconosciuta o verificata, fa piena prova solo della provenienza della sottoscrizione e non della veridicità del contenuto, sicché quest'ultimo poteva essere contestato con ogni mezzo. I conduttori ricorrevano per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2702 c.c., 116 e 216 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto la falsità materiale della quietanza senza querela di falso; (2) violazione degli artt. 1199 e 2732 c.c. e 216 c.p.c., perché la quietanza sarebbe confessione stragiudiziale revocabile solo per errore o violenza; (3) violazione degli artt. 2727-2729 c.c. per avere desunto l'alterazione del testo da presunzioni non gravi, precise e concordanti; (4) violazione di norme sulle spese del giudizio di verificazione e sulla motivazione, in relazione al rigetto del motivo d'appello sulle spese della c.t.u.; (5) violazione del d.m. n. 55 del 2014 per la liquidazione delle spese del secondo grado oltre i parametri, con motivazione apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha affermato che, quando una scrittura privata con sottoscrizione riconosciuta o verificata è contestata sotto il profilo della sua alterazione materiale o della sua genuinità esterna, la contestazione può essere fatta valere solo tramite querela di falso. La corte d'appello aveva invece accertato incidentalmente e d'ufficio la falsità materiale della quietanza mediante ragionamento inferenziale e senza il necessario giudizio di falso, applicando quindi una regola di giudizio errata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 215 c.p.c.

    Il riconoscimento tacito della scrittura privata è richiamato come presupposto del regime probatorio della scrittura.

  • art. 216 c.p.c.

    La verificazione della scrittura privata conferma la sottoscrizione e la provenienza del documento dal sottoscrittore apparente.

  • art. 2702 c.c.

    La scrittura privata riconosciuta o verificata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.

  • art. 2700 c.c.

    È richiamato per distinguere l'efficacia probatoria dell'atto pubblico rispetto alla scrittura privata.

  • art. 221 c.p.c.

    La querela di falso è indicata come unico rimedio per contestare la verità esteriore e la genuinità del documento nei casi previsti.

  • art. 225 c.p.c.

    È richiamato nel descrivere il giudizio di falso a seguito della proposizione della querela.

  • art. 1199 c.c.

    È evocato dai ricorrenti in tema di quietanza e pagamento, ma non accolto dalla Corte come base della decisione di merito.

  • art. 2732 c.c.

    È evocato dai ricorrenti per sostenere la revocabilità della confessione stragiudiziale; la Corte distingue però la quietanza dal piano della falsità materiale del documento.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato in via analogica, insieme all'art. 2732 c.c., per la disciplina della quietanza come asseverazione di un fatto sfavorevole al dichiarante.

  • art. 2727 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti sul tema delle presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti per contestare la prova presuntiva dell'alterazione del documento.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione della prova da parte della corte territoriale.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di spese e comportamento processuale.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per la regolazione delle spese.

  • art. 220 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di verificazione e spese del relativo subprocedimento.

  • art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo sulla motivazione della liquidazione delle spese.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Richiamato per la liquidazione dei compensi professionali in appello.

Massime di principio

  • La contestazione della genuinità materiale di una scrittura privata, una volta che la sottoscrizione sia stata riconosciuta o verificata, non può essere proposta con il solo dissenso probatorio o con presunzioni, ma richiede la querela di falso.
  • La verificazione ex art. 216 c.p.c. accerta la provenienza della sottoscrizione, ma non consente al giudice di accertare incidentalmente, fuori dal giudizio di falso, una pretesa alterazione materiale del testo del documento.
  • Va distinta l'autenticità della sottoscrizione dalla genuinità del testo e dalla veridicità del contenuto: solo il primo profilo riguarda la provenienza del documento, mentre il terzo attiene all'attendibilità sostanziale delle dichiarazioni e può essere contestato con i mezzi di prova consentiti, non però quando si deduca una falsificazione materiale del supporto documentale.
  • La quietanza, pur avendo natura assimilabile a confessione stragiudiziale per alcuni profili, non può essere disconosciuta nel suo aspetto materiale se non attraverso gli strumenti tipici di contestazione della falsità documentale previsti dal codice.
  • Il giudice non può fondare l'accertamento della falsità materiale di una scrittura privata verificata su una mera inferenza logica circa l'inverosimiglianza del contenuto, ove la legge richieda uno specifico giudizio di falso.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioniProve
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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