Cassazione Penale, Ordinanza n. 16781/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Cuneo, emessa in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la domanda di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati già definiti con una sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria e altri reati coperti da sentenze irrevocabili, alcuni dei quali già riuniti in continuazione con precedente ordinanza esecutiva. La difesa deduceva: 1) violazione degli artt. 671 c.p.p. e 81, comma 2, c.p. per erronea esclusione del medesimo disegno criminoso; 2) vizio di motivazione; 3) travisamento della prova per omessa valutazione di elementi idonei, secondo il ricorrente, a dimostrare un programma criminoso risalente ai primi anni 2000. In sostanza, si sosteneva che i reati predatori iniziali, gli appartenenti coinvolti e le successive condotte mafiose fossero tutti parti di un unico disegno delittuoso finalizzato anche al procacciamento di risorse economiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sul medesimo disegno criminoso fossero in parte di puro fatto e quindi non scrutinabili in sede di legittimità, e in parte manifestamente infondate perché l'ordinanza impugnata aveva dato una motivazione sintetica ma sufficiente, coerente con i criteri giurisprudenziali sulla continuazione. È stato valorizzato il divario temporale tra i fatti, la diversa natura dei gruppi di reati e l'assenza di allegazioni specifiche idonee a dimostrare che, già al momento dei primi reati, fossero programmati anche quelli successivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come da dispositivo.
Norme richiamate
Norma invocata per ottenere il riconoscimento in esecuzione del vincolo della continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili.
Norma richiamata quale base sostanziale del reato continuato; la Corte ribadisce che richiede la prova del medesimo disegno criminoso.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica concreta e non meramente assertiva del medesimo disegno criminoso, fondata su indicatori quali omogeneità dei fatti, contiguità temporale e spaziale, causali, modalità della condotta e sistematicità complessiva.
- Non è sufficiente, per dimostrare la continuazione, la sola contiguità cronologica dei reati o l'identità dei titoli di reato, poiché tali elementi possono indicare anche una mera abitualità criminosa.
- La prova del medesimo disegno criminoso incombe sul condannato che chiede il beneficio della continuazione e deve essere fornita con allegazioni specifiche e concrete; il semplice richiamo al movente delle singole condotte non basta.
- Non è configurabile la continuazione tra un reato associativo e i reati fine quando questi ultimi non risultino programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'adesione al sodalizio, ma dipendano da scelte estemporanee o da eventi contingenti.
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che richiedano un nuovo apprezzamento del fatto o delle risultanze probatorie, salvo l'ipotesi di motivazione realmente mancante, apparente o manifestamente illogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16710/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16711/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16714/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16715/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16719/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16725/2025 del 06/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →