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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09369/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (terzo acquirente)

La controversia

La controversia nasce dall’esecuzione immobiliare promossa per il recupero di un credito derivante da un contratto di finanziamento assistito da ipoteca su un compendio immobiliare poi acquistato da un terzo. Il terzo acquirente ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., invocando l’art. 2859 c.c. per opporre al creditore esecutante le eccezioni che il debitore originario avrebbe potuto sollevare, sostenendo che il credito posto a base dell’esecuzione fosse inferiore a quanto richiesto, perché la risoluzione del finanziamento non poteva decorrere dalla data dell’inadempimento ma solo dalla comunicazione con cui il creditore si era avvalso della clausola risolutiva espressa; inoltre contestava il calcolo di interessi moratori e anatocistici. La Corte d’appello ha accolto in parte l’opposizione, rideterminando il debito e condannando il creditore alla restituzione dell’eccedenza. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 2859, 1375 e 2909 c.c., sostenendo che il terzo acquirente non potesse superare il giudicato formatosi contro il debitore e che la tutela ex art. 2859 c.c. non operasse in assenza di buona fede, specie per la asserita identità soggettiva tra venditore e acquirente; 2) violazione dell’art. 1456 c.c., contestando che la risoluzione del contratto potesse decorrere dalla comunicazione di avvalimento della clausola risolutiva e non dall’inadempimento, nonché contestando i criteri di computo degli interessi adottati dal consulente tecnico d’ufficio. La controricorrente eccepiva anche difetto di legittimazione e di interesse a impugnare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sul primo motivo, chiarendo che, quando il titolo di acquisto del terzo è trascritto prima della proposizione della domanda di condanna contro il debitore, il terzo non è vincolato dal giudicato formatosi tra creditore e debitore e può opporre in sede esecutiva le eccezioni spettanti al debitore, senza che l’art. 2909 c.c. o la buona fede ex art. 1375 c.c. possano limitare la tutela prevista dall’art. 2859 c.c.; la doglianza sulla decorrenza della risoluzione ex art. 1456 c.c. è stata ritenuta non fondata perché la clausola risolutiva espressa opera quando il contraente interessato dichiara di volersene avvalere, non automaticamente al momento dell’inadempimento. È stata invece dichiarata inammissibile la censura sul calcolo degli interessi, per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., oltre che per la mancata confutazione della statuizione di tardività dell’eccezione formulata in appello. Spese a carico della ricorrente e applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    indicato come rimedio azionato dal terzo per contestare il diritto del creditore procedente a eseguire l’immobile ipotecato.

  • art. 2859 c.c.

    il terzo acquirente che abbia trascritto il proprio acquisto prima della domanda di condanna contro il debitore può opporre al creditore le eccezioni che spettavano al debitore; la tutela opera a prescindere dalla buona fede soggettiva del terzo e non è limitata dal giudicato formatosi tra creditore e debitore nei casi contemplati dalla norma.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato tra creditore e debitore non prevale, nei limiti previsti dall’art. 2859 c.c., sul terzo acquirente che abbia trascritto prima della domanda; il giudicato non impedisce al terzo di far valere le eccezioni opponibili al creditore.

  • art. 1375 c.c.

    la buona fede oggettiva non è criterio che condiziona l’operatività dell’art. 2859 c.c., che si fonda invece sul dato oggettivo della priorità della trascrizione dell’acquisto.

  • art. 1456 c.c.

    la clausola risolutiva espressa non produce effetti automaticamente al verificarsi dell’inadempimento, ma richiede la comunicazione con cui il contraente interessato dichiara di avvalersene; nel caso di contratto a esecuzione continuata o periodica la risoluzione non retroagisce al momento dell’inadempimento.

  • art. 1458 c.c.

    richiamato per ribadire che la disciplina della retroattività della risoluzione non consente di far decorrere gli effetti della risoluzione ex art. 1456 c.c. da un momento anteriore alla comunicazione di avvalimento, specie in rapporto di durata.

  • art. 495 c.p.c.

    menzionato come base della conversione del pignoramento che aveva condotto ai versamenti effettuati nel corso della procedura esecutiva.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare specificamente e trascrivere i passaggi rilevanti delle critiche rivolte alla consulenza tecnica; la riproduzione generica per relationem agli atti di causa è insufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 404 c.p.c.

    evocato in motivazione come rimedio generale dei terzi pregiudicati da giudicato ottenuto con collusione ai loro danni.

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come rimedio esperibile dal creditore contro atti di disposizione del debitore che possano pregiudicare la garanzia patrimoniale.

Massime di principio

  • Il terzo acquirente di un bene ipotecato, quando abbia trascritto il proprio titolo prima della proposizione della domanda giudiziale contro il debitore, può opporre in sede esecutiva al creditore procedente tutte le eccezioni che sarebbero spettate al debitore, anche se il debitore non le ha fatte valere nel giudizio definito dal titolo esecutivo.
  • L’art. 2859 c.c. opera come limite speciale al giudicato ex art. 2909 c.c.: il giudicato formatosi tra creditore e debitore non preclude al terzo avente causa, nei casi previsti dalla norma, la proposizione delle eccezioni opponibili al creditore.
  • La tutela del terzo ex art. 2859 c.c. è ancorata a un requisito oggettivo di priorità della trascrizione e non richiede, di per sé, un accertamento di buona fede soggettiva del terzo acquirente.
  • La clausola risolutiva espressa non determina la risoluzione ipso iure al momento dell’inadempimento, ma richiede che la parte interessata dichiari di volersene avvalere; gli effetti della risoluzione decorrono da tale manifestazione di volontà, non dal mero verificarsi dell’inadempimento.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure contro la consulenza tecnica d’ufficio devono essere formulate con specificità e autosufficienza, indicando e trascrivendo le parti decisive dell’elaborato e le contestazioni mosse, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Se una questione è stata dichiarata tardiva dal giudice di merito con una statuizione autonoma, il ricorrente deve specificamente censurarla in cassazione; la mancata confutazione di tale ratio autonoma rende la doglianza inammissibile o comunque non scrutinabile.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutivePegno e ipotecaTransazione
RamiProcesso civileDiritti realiContratti
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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