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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15686/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta dal titolare di un'azienda agricola situata nell'area della Valle del Sacco, confinante con il Comune di Colleferro e il fiume Sacco, per i danni subiti dai terreni agricoli a seguito dell'inquinamento dell'area dovuto al deposito di rifiuti tossici e alla propagazione della contaminazione alle acque superficiali e profonde, con successiva esondazione del fiume. Il danneggiato ha convenuto varie amministrazioni pubbliche, assumendone la responsabilità per omessa vigilanza e per l'intempestiva messa in sicurezza e bonifica dell'area. Il Tribunale ha condannato in solido alcune amministrazioni e ha ritenuto prescritte le domande verso il Comune di Colleferro e la Regione Lazio; la Corte d'appello ha invece riformato in parte la decisione, escludendo la prescrizione e affermando la responsabilità anche del Comune. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. in relazione all'art. 2043 c.c., sostenendo che il danno fosse da qualificare come illecito istantaneo con effetti permanenti o comunque che la prescrizione quinquennale fosse decorso dal trasferimento delle competenze alla Regione Lazio nel giugno 2005; 2) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. per asserita tardività della produzione in appello della sentenza n. 6152/2022; 3) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, poiché la Corte d'appello aveva deciso per relationem limitandosi a richiamare altra sentenza senza un autonomo esame critico; 4) violazione del D.P.C.M. 19.5.2005 e dell'O.P.C.M. n. 3441/2005, contestando la propria legittimazione passiva e la riferibilità al Comune delle omissioni dopo il trasferimento delle competenze; 5) violazione degli artt. 333, 343 e 166 c.p.c. per l'ammissibilità dell'appello autonomo della Città Metropolitana di Roma Capitale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello meramente apparente e priva di un autonomo esame critico delle doglianze, poiché il rinvio alla sentenza n. 6152/2022 era generico e non consentiva di comprendere l'iter logico-giuridico seguito per affermare la responsabilità del Comune. Gli altri quattro motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che la prescrizione dovesse decorrere dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, in relazione al trasferimento delle competenze e alla cessazione dell'asserita permanenza dell'illecito.

  • art. 2947 c.c.

    Invocato per affermare la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma di responsabilità aquiliana alla base della pretesa risarcitoria e della contestazione sull'an e sul quando della responsabilità.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per contestare l'ammissibilità della produzione documentale tardiva in appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte di cassazione chiarisce che il rinvio per relationem è ammissibile solo se accompagnato da autonomo esame critico dei motivi di impugnazione e se le ragioni della decisione risultano chiaramente attribuibili al giudice.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato a fondamento del requisito costituzionale della motivazione sufficiente e non apparente.

  • D.P.C.M. 19.5.2005

    Invocato per sostenere il trasferimento delle funzioni in materia ambientale e, quindi, l'insussistenza di responsabilità del Comune dopo la dichiarazione di emergenza.

  • O.P.C.M. n. 3441/2005

    Invocata per affermare il trasferimento delle competenze di messa in sicurezza e bonifica alla Regione Lazio e la conseguente non riferibilità al Comune delle omissioni contestate.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base del ricorso per i motivi di violazione di legge relativi a prescrizione, atti amministrativi e ammissibilità delle impugnazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Base del ricorso per i motivi di nullità della sentenza e di violazione delle regole processuali in appello.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta improcedibilità/irregolarità dell'appello autonomo della Città Metropolitana.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'impugnazione della Città Metropolitana avrebbe dovuto essere proposta come appello incidentale.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività del deposito dell'appello della Città Metropolitana.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice di merito mostra di aver svolto un autonomo vaglio critico delle censure e rende percepibili, in modo chiaro e univoco, le ragioni della decisione; un richiamo generico a precedenti o ad altre sentenze, senza esplicitazione del percorso argomentativo, integra motivazione apparente.
  • La mera adesione a una precedente pronuncia non basta a sorreggere la decisione quando la controversia richieda la risposta ai motivi di appello proposti nel giudizio in corso; la sentenza deve consentire il controllo effettivo della ratio decidendi.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata è cassata per vizio motivazionale centrale, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongano l'esame del merito o della corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali dedotte.
  • Ai fini del controllo di legittimità, la Corte di cassazione verifica non l'originalità espositiva del giudice di merito, ma che le ragioni della decisione siano effettivamente attribuibili all'organo giudicante e risultino comprensibili e complete.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullità

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