Cassazione Civile, Ordinanza n. 06162/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2011; il ricorso era stato rigettato in primo grado. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo notificato l'atto di appello il 14 novembre 2017 a fronte del deposito della sentenza di primo grado il 21 novembre 2016. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il contribuente ha dedotto violazione dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, sostenendo che il termine per impugnare era scaduto il 22 maggio 2017 e che, essendo in pendenza la sospensione ex lege prevista per le controversie definibili, il termine doveva considerarsi sospeso per sei mesi; di conseguenza, l'appello notificato il 14 novembre 2017 sarebbe stato tempestivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha interpretato l'art. 11, comma 9, del d.l. n. 50/2017 nel senso che, per le controversie definibili attribuite alla giurisdizione tributaria e in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate, i termini di impugnazione che scadono dal 24 aprile 2017 al 30 settembre 2017 sono sospesi per sei mesi ipso iure. Poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 21 novembre 2016 e il termine ordinario di impugnazione sarebbe scaduto il 22 maggio 2017, la sospensione rendeva tempestivo l'appello notificato il 14 novembre 2017. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio processuale dedotto in cassazione, per denunciare la violazione della disciplina sulla sospensione dei termini di impugnazione.
art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50
per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017
La Corte ha affermato che la sospensione opera automaticamente per le controversie tributarie definibili in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate e che i termini di impugnazione scadenti nel periodo indicato si intendono sospesi di sei mesi ipso iure.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate, la sospensione dei termini di impugnazione prevista dall'art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017 opera automaticamente, senza necessità di una specifica istanza della parte.
- Se il termine ordinario per impugnare una sentenza di primo grado scade nel periodo coperto dalla sospensione ex lege, la verifica della tempestività dell'impugnazione deve essere compiuta tenendo conto del differimento semestrale del termine.
- La mancata considerazione della sospensione legale dei termini di impugnazione integra errore di diritto idoneo a determinare la cassazione della decisione che abbia dichiarato tardivo l'appello tempestivamente proposto.
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