Cassazione Penale, Ordinanza n. 31161/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per evasione, riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, a mesi otto di reclusione. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, contestando la misura concordata e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. La Corte ha rilevato che, in tale rito, l'accordo sulla pena interviene dopo un pieno accertamento della responsabilità già compiuto in primo grado e non più oggetto di contestazione in appello; pertanto l'imputato non può rimettere in discussione la pena liberamente concordata con la pubblica accusa, se comunque inferiore a quella di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla determinazione della pena non è proponibile dall'imputato quando la sanzione è stata liberamente concordata con il pubblico ministero e recepita dal giudice d'appello nel procedimento ex art. 599-bis c.p.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con decisione assunta senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di merito, per il quale era stata pronunciata condanna e successiva riduzione della pena in appello.
Nel procedimento definito con concorde richiesta delle parti, l'accordo sulla pena presuppone un previo e definitivo accertamento della responsabilità in primo grado e non consente all'imputato di contestare in cassazione la pena liberamente concordata e ritenuta congrua dal giudice d'appello.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
senza formalità di procedura
La declaratoria di inammissibilità può essere adottata de plano, con trattazione camerale non partecipata.
Fonte normativa richiamata per l'introduzione del comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.
Massime di principio
- Nel procedimento di appello definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'imputato non è legittimato a contestare in cassazione la misura della pena risultante da un accordo libero con la pubblica accusa, se tale pena è stata ritenuta congrua dal giudice.
- L'accordo sulla pena raggiunto in appello presuppone che l'accertamento di responsabilità effettuato in primo grado sia ormai definitivo e non più oggetto di devoluzione al giudice del gravame.
- La censura che investe esclusivamente la determinazione della pena, quando questa sia frutto di concorde richiesta delle parti e sia inferiore a quella inflitta in primo grado, è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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