Cassazione Penale, Sentenza n. 40041/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e art. 337 c.p. a 4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa. Propone due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione giuridica del fatto, chiedendo che il fatto sia ricondotto al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (ipotesi di lieve entità) per la presunta minima offensività, l'occasionalità, la modesta quantità (circa 30 g) e la personalità dell'imputato (incensurato e lavoratore); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessiva determinazione della pena, per non aver tenuto conto dell'assenza di precedenti e dell'attività lavorativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il primo motivo fosse meramente una diversa valutazione del merito non consentita in sede di legittimità: la Corte di appello aveva escluso l'applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sulla base di elementi oggettivi (31,357 grammi di eroina pari a circa 290 dosi, oltre 7 grammi di sostanza da taglio, modalità di suddivisione e occultamento, viaggio fuori regione per l'acquisto, uso di un cellulare dedicato, prezzo medio di vendita per dose) indicativi di attività organizzata/professionale. Il motivo sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena è stato considerato inammissibile perché attiene a valutazioni discrezionali congruamente motivate: la Corte di appello aveva rilevato l'assenza di elementi positivamente valutabili, la condotta per sottrarsi al controllo (guida pericolosa) e l'inverosimiglianza della destinazione ad uso personale. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 art. 73, comma 5
Il comma 5 (ipotesi di lieve entità) è stato escluso perché la valutazione del giudice di merito, basata su quantità (31,357 g di eroina = circa 290 dosi), presenza di sostanza da taglio, modalità di occultamento e suddivisione, viaggio per l'acquisto e uso di telefono dedicato, denota attività rivolta al traffico professionale e non una iniziativa occasionale/di minima offensività.
L'articolo relativo al reato contestato (resistenza) è stato preso in considerazione in relazione alla continuazione dei reati: la Corte di appello ha corretto un errore del primo giudice sulla non applicazione dell'aumento per continuazione, ricalibrando però la pena complessiva nel minimo edittale.
Giurisprudenza: Cass. Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Richiamata come principio di riferimento per la valutazione degli indicatori di natura oggettiva e soggettiva (quantità, qualità, modalità, strumenti) ai fini dell'esclusione della lieve entità prevista dall'art. 73 d.P.R. 309/1990.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/90 richiede una valutazione complessiva e oggettiva: quantità e qualità della sostanza, presenza di sostanze da taglio, modalità di occultamento e suddivisione, strumenti dedicati (es. telefono), viaggi per l'approvvigionamento e prezzo di vendita sono indici contrari all'ipotesi lieve.
- Le attenuanti generiche restano materia di apprezzamento discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è illogica o formalmente viziosa; una motivazione congrua e non contraddittoria sul diniego rende il motivo inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione dei fatti e delle prove per semplice dissenso: i motivi generici che chiedono una diversa lettura del quadro probatorio sono inammissibili.
- La presenza di elementi che indicano professionalità nell'attività di spaccio (es. dosi numerose, taglio, strumenti dedicati) può giustificare la mancata applicazione della lieve entità e l'irrogazione di pena non attenuata.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se disposto, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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