Cassazione Penale, Ordinanza n. 07152/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse non deducibile in sede di legittimità, poiché la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche era presente, logicamente coerente e immune da vizi sindacabili in cassazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La persona imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un tentativo di furto in abitazione commesso in concorso. Con un unico motivo ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che il giudice di appello non avesse adeguatamente spiegato il diniego del beneficio ex art. 62-bis c.p.
Norme richiamate
indicano il titolo di reato per cui l'imputata era stata condannata: concorso di persone, tentativo e furto in abitazione.
disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte afferma che il loro diniego, se motivato in modo logico e coerente con le risultanze processuali, non è sindacabile in cassazione.
è richiamato implicitamente nella parte finale per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
Corte Cost. n. 186/2000
viene richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
è citata come precedente secondo cui una motivazione immune da vizi logici e coerente con le emergenze processuali sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando la sentenza impugnata contenga una motivazione logica, pertinente e coerente con le emergenze processuali.
- Il motivo di ricorso che si risolva in una richiesta di rivalutazione del giudizio di merito sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se non evidenzia reali vizi di motivazione o errori di diritto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero non ravvisate, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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