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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38387/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che confermava le condanne inflitte in primo grado: Rossetti Raffaele contestava (i) la determinazione del momento consumativo dell'usura e la conseguente possibile prescrizione, (ii) l'assenza del dolo dell'usura rispetto al patto di retrovendita, (iii) l'attendibilità della persona offesa rispetto al capo estorsione e (iv) la motivazione sul computo della continuazione e della pena. Rossetti Domenico deduceva molteplici vizi di motivazione e travisamento della prova in ordine all'estorsione (tra cui criticità logiche e cronologiche del racconto della p.o., alibi e inutilizzabilità di atti probatori), eccepiva l'assenza del dolo di concorso, contestava la qualificazione come estorsione aggravata con metodo mafioso e la misura dell'aumento per l'aggravante, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi nella maggior parte dei profili e ha dichiarato fondato il ricorso limitatamente al riconoscimento dell'aggravante speciale ex art. 416-bis.1 cod. pen. (metodo mafioso) in relazione al capo 2) dell'imputazione. In particolare: confermate e ormai irrevocabili le condanne di Rossetti Raffaele per usura (capo 1) e per estorsione aggravata dall'essere le persone riunite, e la condanna di Rossetti Domenico per concorso in estorsione aggravata. Tuttavia la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis.1 e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su quel punto a diversa sezione della Corte d'appello di Napoli, perché la motivazione non ha adeguatamente accertato e motivato il concreto legame o la capacità intimidatoria derivante dalla evocazione del clan. Sono stati invece respinti i motivi relativi a prescrizione, dolo dell'usura, credibilità della p.o. e la maggior parte delle doglianze probatorie; le questioni sanzionatorie risultano assorbite dal rinvio sulla aggravante mafiosa. La liquidazione delle spese è rinviata a decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante del "metodo mafioso" richiede accertamento motivato di un effettivo rapporto o di una capacità intimidatoria riconducibile a consorterie mafiose; la semplice evocazione di un nome senza prova del vincolo soggettivo o della concreta possibilità di avvalersi di risorse mafiose non è sufficiente. La Cassazione ha ritenuto carente la motivazione sul punto, annullando e rinviando.

  • art. 644 cod. pen. (usura)

    L'usura può essere accertata anche sulla base dello schema negoziale sostanziale (patto commissorio) che supera la forma apparente; la consumazione può farsi coincidere con la stipula del rogito e con il complesso schema negoziale che manifesta il vantaggio sproporzionato, non soltanto con il momento della materiale restituzione.

  • art. 629 cod. pen.

    Definisce il reato di estorsione; nella vicenda l'estorsione è stata ritenuta finalizzata a impedire l'opposizione alla vendita dell'immobile, con la finalità tipica dell'estorsione, e pertanto configurata anche in concorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivazione omessa, contraddittoria o manifestamente illogica è motivo di cassazione. La Corte ha però ritenuto che nella maggior parte dei passaggi la motivazione di merito non fosse viziata in modo da giustificare annullamento, eccetto quanto riferito all'aggravante mafiosa.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola la valutazione della prova testimoniale. La Cassazione ricorda i limiti della sindacabilità in sede di legittimità: possibili censure solo se la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, e non è consentita una rivalutazione di merito dei fatti salvo i casi predetti.

  • art. 63, comma 4 cod. pen.

    Consente l'aumento della pena per circostanze aggravanti. La critica difensiva riguardava la motivazione dell'aumento nella misura massima; la Corte ha ritenuto assorbite le questioni sanzionatorie dal rinvio sull'aggravante mafiosa.

  • art. 43 cod. pen.

    Principi sulla responsabilità per il reato commesso da più persone (concorso). Richiamato per valutare la partecipazione dei due imputati alle condotte contestate.

  • art. 125, comma 1, n. 3 e art. 81 cpv. cod. pen.

    Riguardano la continuazione tra reati e la misura delle pene; la difesa contestava la motivazione sull'aumento per continuazione, ma la Cassazione ha ritenuto le doglianze non decisive e in parte assorbite dal rinvio.

Massime di principio

  • In casi di usura con patto commissorio il momento di consumazione può coincidere con la stipula del negozio formale (rogito) e con l'intero schema negoziale sostanziale, non solo con la mancata restituzione successiva: la valutazione richiede esame della sproporzione tra valore del bene e ammontare del prestito.
  • La prova documentale che dimostra un vantaggio sproporzionato (perizia valori, atti notarili, pagamenti) è particolarmente rilevante per la configurazione dell'usura e per dimostrare il dolo.
  • La Corte di cassazione non può rimettere in discussione libremente la valutazione della credibilità dei testimoni fatta dal giudice di merito: può intervenire solo se la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica oppure in caso di travisamento evidente della prova.
  • Per il riconoscimento dell'aggravante 'metodo mafioso' è necessario accertare e motivare un collegamento concreto con la consorteria o l'effettiva capacità intimidatoria derivante dal legame mafioso; la mera evocazione di nomi o riferimenti generici, senza riscontri oggettivi, non basta.
  • Quando una parte della deposizione è contraddittoria, il giudice può valorizzare le parti coerenti purché dia conto delle ragioni per cui ritiene attendibili alcuni passaggi e non altri (principio di scindibilità della valutazione testimoniale).
  • Alibi e cessioni formali (es. cessione quote societarie) possono essere superati da elementi che dimostrino opacità o fittizietà dell'operazione; la mera esistenza dell'atto formale non esclude automaticamente la responsabilità se emergono indizi di simulazione.

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