Cassazione Penale, Ordinanza n. 21018/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena per la detenzione di stupefacente ritenuto destinato allo spaccio. I motivi dedotti erano due: con il primo si contestava il giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e negando la destinazione della sostanza allo spaccio; con il secondo si lamentava l'eccessività della pena, ritenendo ingiustificata la quantificazione sanzionatoria nonostante la riduzione operata in appello e il riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 89 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo, ha osservato che il ricorso mirava solo a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta razionale e supportata da plurimi indici sintomatici della destinazione allo spaccio: quantità dello stupefacente, numero di dosi ricavabili, presenza di bilancini di precisione e ritagli circolari per il confezionamento, mancanza di redditi leciti e via vai di persone nel cortile. Quanto al secondo, ha rilevato che la Corte territoriale aveva già ridotto sensibilmente la pena e aveva applicato nella massima estensione le attenuanti riconosciute, escludendo quindi ogni eccesso sanzionatorio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie di detenzione di stupefacente valorizzata come ipotesi di lieve entità, ritenuta integrata sulla base di indici sintomatici della destinazione allo spaccio
le attenuanti generiche sono state riconosciute e applicate nella massima estensione ai fini della riduzione della pena
è stata applicata l'attenuante relativa alla seminfermità mentale, insieme alle altre attenuanti, ai fini del trattamento sanzionatorio
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle prove, quando la decisione di merito sia sorretta da una motivazione razionale e coerente.
- La destinazione allo spaccio di sostanza stupefacente può essere desunta da un insieme di indici sintomatici, quali quantità detenuta, strumenti di confezionamento, assenza di redditi leciti e contesto di movimentazione di persone.
- La censura sulla pena è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia già applicato le attenuanti riconosciute in misura massima e abbia operato una riduzione significativa del trattamento sanzionatorio.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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