Cassazione Penale, Sentenza n. 14643/2023 del 06/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari irrogati per reati connessi a un presunto "sistema" affaristico (artt. 416 e 319 c.p.). Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 292 c.p.p.) per motivazione apparente dell'ordinanza genetica e per mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari da parte del giudice (contestando la motivazione «cumulativa» e la mancata valutazione dell'assenza di esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274, lett. a, c.p.p., considerata la risalenza temporale delle condotte documentate nel 2018).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato con precisione gli aspetti della motivazione la cui omissione avrebbe potuto condurre a conclusioni diverse, come richiesto dalla giurisprudenza; ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente valutato le esigenze cautelari anche alla luce della proiezione nel tempo degli accordi fra i correi. Ha poi osservato che la misura cautelare originaria (arresti domiciliari) era stata sostituita con l'obbligo di presentazione alla polizia, ma anche a fronte di ciò la valutazione sulla sussistenza del pericolo di reiterazione non appariva illogica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma penale relativa alla partecipazione a associazione per delinquere; citata quale titolo di reato nella fase cautelare per inquadrare la gravità del fatto contestato.
Norma penale relativa alla corruzione per un atto contrario al dovere; citata tra i reati per i quali è stata disposta la misura cautelare.
Richiamata come titolo della censura (violazione di legge) relativa alla motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto la censura generica e non specificata nei punti essenziali.
art. 274 lett. a) cod. proc. pen.
art. 274, lett. a) cod. proc. pen.
Riguarda le esigenze cautelari (in particolare pericolo di reiterazione). La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa l'attualità del pericolo di reiterazione, anche considerando la proiezione temporale dell'accordo tra gli indagati, nonostante la risalenza delle intercettazioni al 2018.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle modalità di sintesi dei motivi di ricorso; il ricorso è stato sintetizzato ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Una censura sulla carenza di motivazione dei provvedimenti cautelari è ammissibile solo se il ricorrente indica concretamente quali omissioni o difetti avrebbero potuto determinare, se valutati, una decisione diversa; argomentazioni generiche determinano l'inammissibilità.
- La valutazione delle esigenze cautelari può tener conto della "proiezione nel tempo" di accordi o investimenti: fatti risalenti nel tempo non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione se vi è una proiezione funzionale e temporale dell'attività contestata.
- La sostituzione della misura cautelare con una più lieve non elimina di per sé l'interesse a proporre ricorso quando la questione impugnata concerne la sussistenza delle medesime esigenze cautelari.
- Per contestare la motivazione come "apparente" occorre dimostrare che la motivazione è di puro genere e non ancorata agli atti; la semplice asserzione di formale mancata autonoma riscrittura non è sufficiente.
- In caso di ricorso inammissibile sono ordinariamente previste condanne alle spese e talora sanzioni (somme alla cassa delle ammende); pertanto va valutato il rischio di lite temeraria o formulazioni generiche prima di impugnare.
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