Cassazione Civile, Ordinanza n. 20799/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una persona fisica che assumeva di avere consegnato a un dipendente di banca una somma di denaro pari a euro 209.650,00, ritenendo di essere stata indotta a farlo per effetto della qualità professionale e della documentazione bancaria utilizzata dal dipendente, il quale avrebbe poi trattenuto indebitamente le somme. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto il risarcimento solo nei confronti del dipendente e aveva escluso la responsabilità della banca ai sensi dell'art. 2049 c.c.; la corte d'appello aveva confermato tale esito. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto omessa pronuncia e vizio motivazionale sulla quantificazione del danno nei confronti del dipendente, sostenendo che la somma dovuta non fosse quella di euro 128.270,48 ma quella maggiore di euro 209.650,00 risultante dai documenti prodotti; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, censurando la negata responsabilità della banca ex art. 2049 c.c. e sostenendo che il dipendente aveva potuto operare proprio in virtù del rapporto di lavoro e dell'utilizzo di documentazione della banca, sicché sussisteva il nesso di occasionalità necessaria, indipendentemente dal fatto che egli avesse agito per finalità personali e fraudolente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché la corte territoriale aveva escluso la responsabilità della banca sulla base di una motivazione non conforme ai principi sull'art. 2049 c.c. Secondo la Suprema Corte, la responsabilità indiretta del preponente sussiste quando le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o agevolato il fatto dannoso, anche se il dipendente abbia agito con dolo, oltre i limiti delle mansioni o per fini esclusivamente personali, purché la condotta costituisca uno sviluppo non imprevedibile dell'esercizio scorretto delle incombenze. Poiché il giudice di merito non aveva correttamente valutato questo nesso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'intera vicenda alla luce dei principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
la responsabilità del preponente sussiste quando il fatto illecito del dipendente sia reso possibile o agevolato dalle mansioni affidate; la condotta dolosa o eccedente i limiti delle mansioni non esclude di per sé la responsabilità se vi è nesso di occasionalità necessaria
invocato come parametro del vizio di omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma sul motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi
richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova
richiamato in relazione alla valutazione delle prove acquisite e al contraddittorio sulle stesse
richiamato in relazione alla valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
Massime di principio
- La responsabilità ex art. 2049 c.c. è configurabile quando il fatto illecito del dipendente sia stato reso possibile, agevolato o comunque favorito dalle incombenze affidategli, secondo un nesso di occasionalità necessaria.
- Ai fini dell'art. 2049 c.c. è irrilevante che il dipendente abbia agito oltre i limiti delle mansioni o per finalità esclusivamente personali, se la sua condotta costituisce uno sviluppo non imprevedibile dell'esercizio delle funzioni affidate.
- La responsabilità del preponente ha natura oggettiva per fatto altrui e non richiede la prova della sua colpa nella scelta o vigilanza sul preposto.
- Il giudice di merito deve verificare il nesso causale tra mansioni e fatto dannoso con un giudizio di normalità/adeguatezza causale, senza ridurre l'indagine alla sola qualificazione soggettiva della relazione tra danneggiato e dipendente.
- Quando il ricorso investe una questione assorbente, l'accoglimento del motivo su tale questione determina l'assorbimento degli ulteriori motivi relativi alla quantificazione del danno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20670/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20671/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20673/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20674/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20675/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20677/2024 del 25/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →