Cassazione Penale, Ordinanza n. 01364/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il rigetto dell'istanza di applicazione della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze irrevocabili richiamate e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Palermo che aveva rigettato la richiesta, formulata ai sensi dell'art. 671 c.p.p., di applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. alle pene inflitte con due sentenze irrevocabili del 26 febbraio 2021 e del 13 febbraio 2023. In ricorso deduceva violazione di legge, sostenendo in sostanza che le violazioni in materia di stupefacenti già giudicate separatamente sarebbero state accomunate dal medesimo titolo di reato e dal dato temporale, tali da giustificare il riconoscimento del medesimo disegno criminoso. La Corte ha però rilevato che le doglianze non si confrontavano con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale aveva valorizzato elementi contrari alla continuazione, in particolare la riferibilità dei fatti a due distinte associazioni, operanti in modo e con soggetti diversi.
Norme richiamate
norma che consente al giudice dell'esecuzione di applicare la disciplina del reato continuato in relazione a pene inflitte con sentenze irrevocabili, ove ne ricorrano i presupposti
norma sostanziale sulla continuazione, richiamata per chiedere l'unificazione dei reati sotto il medesimo disegno criminoso
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione ex art. 671 c.p.p. il riconoscimento della continuazione richiede un effettivo riscontro del medesimo disegno criminoso, che non può essere desunto in modo automatico dalla sola identità del titolo di reato o dalla vicinanza temporale dei fatti.
- La domanda di applicazione della continuazione può essere rigettata quando emergano elementi fattuali incompatibili con l'unicità del progetto criminoso, come la riferibilità dei fatti a contesti criminosi distinti, con soggetti e modalità operative diversi.
- In sede di legittimità, censure che non si confrontino con la motivazione specifica del provvedimento impugnato, limitandosi a rilievi generici o meramente assertivi, non sono idonee a superare il giudizio di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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