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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28926/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (terzo pignorato)

La controversia

La titolare di una ditta individuale aveva promosso espropriazione presso terzi contro la propria debitrice, indicando come terzo pignorato una società cooperativa e chiedendo l'assegnazione di un credito che assumeva esistente in capo al terzo a titolo di residuo prezzo di una cessione d'azienda. Il giudice dell'esecuzione, all'udienza fissata ex art. 543 c.p.c., aveva emesso ordinanza di assegnazione dopo la contestazione della dichiarazione negativa resa dal terzo, ritenendo non provata l'estinzione del credito. La società terza pignorata proponeva opposizione agli atti esecutivi deducendo: tardività e/o forma errata dell'opposizione; violazione del contraddittorio e degli artt. 548 e 549 c.p.c. per mancata instaurazione dell'incidente di accertamento con notifica dell'istanza al terzo e al debitore; estinzione del credito prima del pignoramento; illegittimità del precetto. La ricorrente per cassazione ha articolato sei motivi, sostanzialmente sostenendo: tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.; nullità della sentenza per violazione del contraddittorio su questione rilevata d'ufficio; omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il giudice fondato la decisione sulla mancanza di istanza di accertamento non dedotta; erroneità nel ritenere necessaria una formale istanza di parte e nel non decidere nel merito sull'esistenza del credito; violazione dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. 6 CEDU per mancata decisione sul merito; erronea condanna alle spese anche nei confronti del debitore esecutato litisconsorte necessario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tempestiva e correttamente proposta l'opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato, perché il termine decorre dalla conoscenza legale o di fatto dell'ordinanza opposta e non dalla semplice udienza in cui il terzo non era tenuto a comparire. Ha escluso la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. sul rilievo d'ufficio, ma ha anche corretto la motivazione del giudice di merito: la vera ragione di invalidità dell'ordinanza era la mancata instaurazione del contraddittorio nell'incidente di accertamento dell'obbligo del terzo, che richiede un'istanza di parte da portare a conoscenza del debitore e del terzo. Ha confermato che, in sede di opposizione agli atti esecutivi, il giudice ha poteri solo rescindenti e non può sostituirsi al giudice dell'esecuzione pronunciando sull'esistenza del credito. Ha infine ritenuto corretta la condanna alle spese anche nei confronti del debitore esecutato, quale litisconsorte necessario. Il ricorso è stato respinto integralmente, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 543 c.p.c.

    Disciplina l'espropriazione presso terzi e l'invito al terzo a rendere la dichiarazione di quantità; il terzo non è citato a comparire come parte processuale ordinaria all'udienza fissata dal pignoramento.

  • art. 548 c.p.c.

    Riguarda la fase di contestazione della dichiarazione del terzo nel pignoramento presso terzi e il relativo sviluppo procedimentale.

  • art. 549 c.p.c.

    L'ordinanza che definisce l'accertamento dell'obbligo del terzo è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi; il subprocedimento richiede un'istanza di parte e il contraddittorio con debitore e terzo.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio corretto contro l'ordinanza emessa nel subprocedimento; per il terzo pignorato il termine decorre dalla conoscenza dell'atto e non dall'udienza alla quale non era tenuto a comparire.

  • art. 176 c.p.c.

    Il principio sulla decorrenza dei termini per impugnare provvedimenti pronunciati in udienza opera solo per le parti presenti o poste in condizione di comparire.

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    La mancata attivazione del contraddittorio su una questione di puro diritto non determina nullità della decisione se non incide su un diverso vizio processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato in relazione al denunciato vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte respinge l'argomento secondo cui la violazione formale denunciata sarebbe irrilevante per il raggiungimento dello scopo, ribadendo invece la centralità del contraddittorio nell'incidente di accertamento.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte corregge la motivazione della decisione di merito senza cassazione con rinvio, essendo il dispositivo conforme a diritto.

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio di soccombenza e causalità giustifica la condanna alle spese anche verso il litisconsorte necessario chiamato nel giudizio di opposizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'esigenza di una decisione di merito; la doglianza è disattesa perché il giudizio di opposizione agli atti esecutivi ha natura rescindente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso la Corte deve attestare i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, anche se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002

    La revoca dell'ammissione al patrocinio compete al giudice di merito e presuppone specifici accertamenti, non alla Corte di cassazione in questa sede.

Massime di principio

  • Nel pignoramento presso terzi, l'ordinanza che definisce la contestazione sulla dichiarazione del terzo va impugnata con opposizione agli atti esecutivi; il terzo pignorato, se non presente all'udienza, non subisce la decorrenza del termine da quella data ma dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento.
  • L'accertamento dell'obbligo del terzo richiede un'istanza di parte con contenuto assimilabile a una domanda giudiziale, comprensiva dell'allegazione del credito vantato verso il terzo e del titolo dell'obbligazione, da portare a conoscenza del debitore esecutato e del terzo per instaurare il contraddittorio.
  • Se il giudice rileva una questione di puro diritto non previamente sottoposta alle parti, la sentenza non è per ciò solo nulla, purché il vizio denunciato non coincida con una lesione sostanziale del diritto di difesa che imponga un diverso esito processuale.
  • L'opposizione agli atti esecutivi ha natura esclusivamente rescindente: il giudice dell'opposizione può annullare l'atto viziato, ma non sostituirsi al giudice dell'esecuzione decidendo nel merito sull'esistenza del credito oggetto dell'accertamento.
  • Nelle opposizioni agli atti esecutivi incidenti sull'espropriazione, il debitore esecutato è litisconsorte necessario e le spese possono essere poste a carico della parte soccombente secondo il criterio della causalità, anche se non vi era stata domanda diretta nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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