Cassazione Civile, Ordinanza n. 37251/2021 del 29/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico che aveva frequentato una scuola di specializzazione universitaria in Scienza dell'Alimentazione, indirizzo dietologico e dietoterapico, ha chiesto il risarcimento del danno per non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle direttive CEE in tema di adeguata remunerazione degli specializzandi. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado dichiarando inammissibile l'appello dell'amministrazione. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., delle direttive CEE 82/76, 75/362 e 75/363, dell'art. 2043 c.c., dell'art. 11 L. 370/1999 e dell'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che la contestazione circa l'inclusione del corso frequentato negli elenchi allegati alle direttive non costituiva eccezione in senso proprio e poteva essere sollevata come mera difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso, richiamando il principio secondo cui l'inclusione del corso negli elenchi allegati alle direttive, ovvero la sua equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è fatto costitutivo della domanda e deve essere allegato e provato dal medico attore; si tratta quindi di mera difesa e non di eccezione, con conseguente applicabilità del principio di non contestazione per gli aspetti di fatto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. In sede di rinvio il giudice dovrà verificare se il corso di specializzazione frequentato fosse effettivamente incluso negli elenchi delle direttive, oppure, in mancanza, se potesse considerarsi equipollente a corsi previsti in almeno due Stati membri; dovrà inoltre valutare se tali circostanze fossero state adeguatamente allegate dall'attore e tempestivamente contestate dall'amministrazione, oppure dovessero ritenersi fuori dal thema probandum per mancata contestazione tempestiva.
Norme richiamate
La Corte esclude che la contestazione dell'inclusione del corso negli elenchi delle direttive costituisca una nuova eccezione in senso proprio preclusa in appello; la questione è qualificata come mera difesa.
Direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76
Sono richiamate come fonti dell'obbligo di adeguata remunerazione degli specializzandi; la verifica della loro applicabilità dipende dall'inclusione del corso negli elenchi allegati o dalla sua equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri.
È menzionato come fondamento della domanda risarcitoria per la mancata attuazione delle direttive.
È richiamato nel motivo di ricorso tra le norme che la decisione impugnata sarebbe stata erroneamente applicata.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
Sono richiamati per la trattazione in camera di consiglio, poiché il relatore aveva ritenuto il ricorso manifestamente fondato.
Sono richiamati quali censure di violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal medico specializzando per il risarcimento del danno da mancata remunerazione prevista dalle direttive europee, l'inclusione del corso frequentato negli elenchi allegati alle direttive, oppure la sua equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, integra un fatto costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dall'attore.
- La contestazione di tali circostanze da parte dell'amministrazione convenuta non costituisce eccezione in senso stretto, ma mera difesa; la questione può quindi essere esaminata anche se proposta in appello, nei limiti in cui non sia coperta da preclusioni e tenendo conto del principio di non contestazione.
- Quando la ricostruzione della domanda risarcitoria dipende da fatti tecnici o storici specifici, il giudice di merito deve verificare non solo la loro sussistenza, ma anche se vi sia stata allegazione puntuale e tempestiva contestazione, poiché i fatti non specificamente contestati escono dal thema probandum.
- In presenza di errore del giudice di merito sulla qualificazione di una difesa come eccezione preclusa, la sentenza va cassata con rinvio affinché il giudice riesamini il fatto costitutivo e la relativa allegazione/contestazione alla luce del corretto riparto dell'onere probatorio.
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