Cassazione Civile, Sentenza n. 11802/2016 del 09/06/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Il ricorrente è caduto mentre percorreva una strada pubblica alla guida del proprio ciclomotore, a causa della presenza di una grata o caditoia d’acqua, e ha domandato il risarcimento dei danni al Comune e alla società che gestiva il servizio idrico, compresa la raccolta delle acque reflue. Il Giudice di pace aveva respinto la domanda; il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, con sentenza del 24 ottobre 2011, aveva respinto l’appello. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, il danneggiato ha dedotto la violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., sostenendo che, una volta riconosciuta l’applicabilità della responsabilità da custodia e la mancata manutenzione della strada, il Tribunale aveva errato nel porre a suo carico la prova del nesso causale in ragione della non prevedibilità e non visibilità della grata, anziché richiedere ai custodi la prova liberatoria del caso fortuito. Gli altri due motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ha ritenuto che il Tribunale avesse applicato erroneamente i principi sulla responsabilità da cose in custodia. Il danneggiato deve provare l’evento dannoso e il rapporto causale tra il danno e la cosa, anche mediante presunzioni; non deve provare l’insidia o il trabocchetto né la condotta colposa del custode. Una volta fornita tale prova, spetta al custode dimostrare il caso fortuito, ossia l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento non superabili con la diligenza adeguata. L’insidia o il trabocchetto non costituiscono elementi della responsabilità e non possono essere utilizzati per addossare al danneggiato l’onere probatorio. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Il danneggiato è dunque tenuto a provare l’evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa; non anche l’insidia o il trabocchetto, nè la condotta omissiva o commissiva del custode.
Nella responsabilità da cosa in custodia, il danneggiato deve dimostrare l’evento e il nesso causale con la cosa, anche mediante presunzioni; non è tenuto a provare l’insidia o la colpa del custode. Il custode deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
Atteso che il custode presunto responsabile può, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227 c.c., comma 1, dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz’altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode
Anche nell’ambito della responsabilità da custodia il custode può dedurre e provare il concorso colposo del danneggiato, ai fini della riduzione del risarcimento.
Si al riguardo posto ulteriormente in rilievo come, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ex art. 14 C.d.S., gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
La disposizione individua gli obblighi di manutenzione, gestione, pulizia e controllo gravanti sugli enti proprietari delle strade, rilevanti per accertare la custodia e valutare la prova liberatoria.
Questa Corte ha al riguardo tuttavia ormai da tempo chiarito che l’insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell’illecito aquiliano, in quanto non previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. nè da quella speciale di cui all’art. 2051 c.c.
L’insidia o il trabocchetto non è elemento costitutivo dell’illecito aquiliano e non può essere elevato a requisito autonomo della responsabilità.
Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., l’art. 2051 c.c., integra invero un’ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. comporta una deroga alla ripartizione ordinaria dell’onere della prova: provati dal danneggiato il danno e la sua derivazione dalla cosa, il custode deve dimostrare il fortuito.
Massime di principio
- Nella responsabilità per danni cagionati da una strada o da una sua pertinenza in custodia, il danneggiato deve provare l’evento dannoso e il nesso causale con la cosa, anche ricorrendo a presunzioni; non deve provare l’insidia o il trabocchetto né la condotta colposa del custode.
- Il proprietario, possessore, detentore o concessionario che abbia la disponibilità e il potere effettivo di controllo della strada può rispondere ai sensi dell’art. 2051 c.c.; per liberarsi deve provare il caso fortuito, dimostrando che l’evento era imprevedibile e inevitabile nonostante l’adeguata attività di controllo, vigilanza e manutenzione.
- L’insidia o il trabocchetto non costituiscono un elemento della responsabilità ex artt. 2043 o 2051 c.c. e la loro prova non può essere imposta al danneggiato; possono rilevare, se del caso, nella valutazione della prova del fortuito a carico del custode.
- Per distinguere il fortuito dai rischi riconducibili alla struttura o alle pertinenze della strada occorre considerare le circostanze concrete: può configurarsi il fortuito in presenza di un’alterazione repentina e imprevedibile, se il danno si verifica prima che il custode possa rimuoverla nonostante un’attività di controllo diligente.
- Il custode può dedurre e provare il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., anche nella responsabilità presunta prevista dall’art. 2051 c.c.
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