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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9461/2016 del 10/05/2016

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

La curatela della società fallita ha agito in revocatoria, ai sensi dell’art. 66 l. fall. e dell’art. 2901 c.c., contro la società cessionaria e la società di leasing ceduta, chiedendo di rendere inefficace la cessione del contratto di leasing immobiliare e il successivo trasferimento dell’immobile conseguente all’esercizio dell’opzione. Il Tribunale di Firenze aveva accolto la domanda e condannato la cessionaria a pagare euro 203.360,00 a titolo di reintegrazione per equivalente del pregiudizio. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 29 novembre 2012, aveva riformato integralmente la decisione e respinto la domanda, ritenendo che la cessione non avesse comportato un pregiudizio patrimoniale per i creditori: il contratto non aveva, al momento della cessione, un valore attivo autonomamente riferibile alla cedente, la quale trasferì anche gli obblighi di pagamento dei canoni residui; inoltre, il passaggio della proprietà sarebbe derivato solo dall’esercizio dell’opzione di riscatto. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 66 l. fall. e dell’art. 2901 c.c., contestando che la cessione del leasing traslativo fosse priva di valore patrimoniale e non costituisse atto dispositivo pregiudizievole, nonché negando che mancasse una diminuzione patrimoniale. Ha inoltre sostenuto che fosse irrilevante l’incapacità finanziaria della cedente di proseguire il leasing. Con il secondo motivo ha censurato la valutazione della consulenza tecnica d’ufficio, sostenendo che il suo corretto esame avrebbe dimostrato la sproporzione tra il valore effettivo del contratto e il prezzo pagato dalla cessionaria. Nel testo si menziona anche un terzo motivo, relativo alla mancata determinazione di un diverso valore equivalente richiesto con l’appello incidentale, ma la relativa censura è dichiarata assorbita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha precisato che la Corte d’appello non aveva escluso in astratto la revocabilità della cessione, ma aveva negato, in base alle peculiarità concrete, la sussistenza del pregiudizio. In generale, il pregiudizio revocatorio può consistere anche in una modificazione qualitativa del patrimonio, ma la sua rilevanza deve essere provata dal creditore agente. Nella fattispecie, la curatela non aveva dedotto la possibilità di pagare i canoni a scadere e di subentrare nel contratto: l’inefficacia della cessione avrebbe potuto ricondurre il leasing, ancora pendente al fallimento, nella disciplina dell’art. 72, comma 2, l. fall. applicabile ratione temporis, con sospensione dell’esecuzione fino alla scelta del curatore di subentrare ed esercitare l’opzione, versando in prededuzione le rate insolute; ciò non avrebbe quindi dimostrato il pregiudizio prospettato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile in applicazione del nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ratione temporis applicabile. La censura relativa alla diversa determinazione del valore equivalente, indicata nel testo come terzo motivo, è stata dichiarata assorbita. La curatela è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 66 l. fall.

    Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.

    La revocatoria fallimentare proposta ai sensi dell’art. 66 l. fall. richiede la prova di un atto idoneo a rendere più incerto o difficile il soddisfacimento dei creditori; il pregiudizio può derivare tanto da una diminuzione quantitativa quanto da una modificazione qualitativa del patrimonio.

  • art. 2901 c.c.

    Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

    Nell’azione revocatoria spetta al creditore provare la rilevanza pregiudizievole, quantitativa o qualitativa, dell’atto dispositivo; spetta invece al debitore dimostrare che il patrimonio residuo è ampiamente sufficiente a soddisfare il credito.

  • art. 1526 c.c.

    Per converso, parafrasando Sez. l, Sentenza n. 20222 del 2013, va rilevato che l’eventuale accoglimento della domanda ex art. 67, comma 2, L. Fall., avrebbe ricondotto il contratto (qualificabile quale leasing traslativo e perciò soggetto, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, alla disciplina della vendita con riserva di proprietà di cui all’art 1526 c.c.) fra quelli che, alla data di dichiarazione del fallimento della conduttrice, erano ancora pendenti e non compiutamente eseguiti da entrambe le parti.

    Il leasing traslativo è assoggettato alla disciplina della vendita con riserva di proprietà; in caso di fallimento della conduttrice, il contratto ancora ineseguito da entrambe le parti è da considerarsi pendente.

  • art. 72, comma 2, l. fall.

    A norma dell’art. 72, comma 2, L. Fall., (nel testo, applicabile ratione temporis al caso di specie esaminato da Sez. 1, n. 20222/2013, anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006), l’inefficacia della cessione avrebbe pertanto potuto determinare la sospensione dell’esecuzione del contratto sino a quando il curatore non avesse dichiarato di volervi subentrare, esercitando il diritto di opzione e versando alla locatrice, in prededuzione, tutte le rate rimaste insolute.

    Nel regime temporale applicabile, dichiarata inefficace la cessione di un leasing pendente, l’esecuzione del contratto avrebbe potuto restare sospesa sino alla scelta del curatore di subentrarvi; il subentro con esercizio dell’opzione comportava il pagamento in prededuzione delle rate insolute.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il secondo motivo è inammissibile alla luce del nuovo testo dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.

    La censura motivazionale è inammissibile se non rispetta i requisiti del nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., quando tale testo sia applicabile ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, coma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Ai fini dell’azione revocatoria, il pregiudizio per i creditori non richiede la totale compromissione del patrimonio del debitore: può consistere anche in una modificazione qualitativa che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito.
  • Il creditore che agisce in revocatoria deve provare la rilevanza pregiudizievole, quantitativa o qualitativa, dell’atto dispositivo; il debitore può sottrarsi agli effetti dell’azione provando che il patrimonio residuo è ampiamente sufficiente a soddisfare il credito.
  • Il leasing traslativo è soggetto alla disciplina della vendita con riserva di proprietà e, se al momento del fallimento è ancora ineseguito da entrambe le parti, costituisce un contratto pendente. L’inefficacia della cessione può comportare la sospensione dell’esecuzione sino alla decisione del curatore di subentrare, esercitare l’opzione e pagare in prededuzione le rate insolute.
  • Quando la prospettazione del pregiudizio da cessione di un leasing pendente presuppone il subentro del curatore, la mera affermazione dell’incapacità finanziaria della cedente di proseguire il contratto non dimostra il pregiudizio se non viene dedotta anche la possibilità di pagare i canoni a scadere e di subentrare.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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