Cassazione Civile, Sentenza n. 14594/2016 del 15/07/2016
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva convenuto la società davanti al Tribunale di Bologna per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del termine apposto a tre contratti di lavoro subordinato stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 368/2001. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 20 agosto 2013, aveva rigettato l’appello. La lavoratrice propose ricorso per cassazione articolato in due motivi, il cui contenuto non è specificato nella decisione. La società eccepì preliminarmente la tardività della notifica. Il ricorso, richiesto il 12 agosto 2014 presso il domicilio eletto dal difensore della società e indicato nella sentenza impugnata, non fu notificato perché il domiciliatario aveva trasferito lo studio nel 2012. La ricorrente apprese dell’esito negativo nel mese di agosto 2014, ma richiese una nuova notifica al nuovo indirizzo soltanto il 12 novembre 2014.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto l’eccezione preliminare della società e dichiarato inammissibile il ricorso per tardività della notificazione, senza esaminare i due motivi di merito. Hanno escluso che l’errore sull’indirizzo fosse imputabile alla ricorrente: quando il difensore esercita fuori dalla circoscrizione dell’ufficio giudiziario adito ed elegge domicilio presso altro procuratore, il notificante può fare affidamento sul domicilio indicato e non è tenuto a verificarne preventivamente la correttezza; spetta invece alla parte che ha eletto domicilio comunicare le variazioni. Tuttavia, appreso il mancato perfezionamento della notifica per causa non imputabile, la parte deve riattivare autonomamente il procedimento con immediatezza e completarlo tempestivamente. Nel caso concreto, la prima notifica era stata richiesta il 12 agosto 2014, quando il termine per impugnare scadeva il 20 agosto; il plico era stato restituito nel medesimo mese, mentre la nuova notifica era stata richiesta solo il 12 novembre 2014. Il ritardo superava il limite di metà del termine previsto dall’art. 325 c.p.c. e non risultavano provate circostanze eccezionali. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori. Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato, poiché la ricorrente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova.
Per conservare gli effetti della richiesta originaria quando la notifica non si perfeziona per causa non imputabile al richiedente, occorre riattivare il procedimento con immediatezza e completarlo tempestivamente. In via ordinaria, immediatezza e tempestività mancano se è superata la metà del termine di impugnazione previsto dall’art. 325 c.p.c.; è possibile superare tale limite solo provando rigorosamente circostanze eccezionali.
In questo tipo di situazione “la notifica dell’impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione, abbia eletto domicilio ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione dell’ufficio giudiziario adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale albo professionale, perchè è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti”.
La notifica dell’impugnazione va eseguita presso il domicilio eletto dal difensore che esercita fuori dalla circoscrizione e non grava sul notificante l’onere di verificarne preventivamente la permanenza. È invece la parte che ha eletto domicilio a dover comunicare gli eventuali cambiamenti.
art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37
In questo tipo di situazione “la notifica dell’impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione, abbia eletto domicilio ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione dell’ufficio giudiziario adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale albo professionale, perchè è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti”.
Quando il difensore esercita fuori dalla propria circoscrizione e ha eletto domicilio presso un altro procuratore, la notifica può essere indirizzata al domicilio eletto; la parte che lo ha indicato deve comunicare le successive variazioni.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non è invece dovuto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè la ricorrente ha documentato di essere stato ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
L’ulteriore contributo unificato previsto in caso di esito sfavorevole dell’impugnazione non è dovuto quando la parte abbia documentato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Quando il difensore esercita fuori dalla circoscrizione dell’ufficio giudiziario adito e ha eletto domicilio presso un altro procuratore, chi notifica l’impugnazione può utilizzare il domicilio indicato senza doverne verificare preventivamente la permanenza; incombe sulla parte che ha eletto domicilio l’onere di comunicare le variazioni.
- Se una notificazione processuale soggetta a termine perentorio non si perfeziona per causa non imputabile al richiedente, gli effetti della richiesta originaria possono conservarsi solo se il richiedente, una volta appreso l’esito negativo, si attiva autonomamente e con immediatezza per riprendere il procedimento e compie tempestivamente gli atti necessari al suo completamento.
- Immediatezza e tempestività della riattivazione del procedimento notificatorio non sussistono, in via ordinaria, se viene superato un intervallo pari alla metà del termine previsto dall’art. 325 c.p.c. per l’impugnazione; un intervallo maggiore è giustificabile solo mediante rigorosa prova di circostanze eccezionali.
- Spetta alla parte che invoca la conservazione degli effetti della notificazione originaria indicare e provare quando ha avuto conoscenza dell’esito negativo e di avere agito con la dovuta immediatezza e tempestività.
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