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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13940/2016 del 07/07/2016

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (terzi acquirenti)

La controversia

Due acquirenti avevano acquistato con atto trascritto il 28 gennaio 1985 un immobile gravato da ipoteca iscritta il 12 febbraio 1983 a garanzia di un mutuo fondiario erogato al costruttore, e rinnovata il 19 dicembre 2002. Nel 2006 la società cessionaria del credito aveva intimato precetto il 29 giugno e notificato il pignoramento il 15 settembre. Gli acquirenti avevano proposto opposizione all’esecuzione, deducendo l’estinzione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2880 c.c. per il decorso di venti anni dalla trascrizione del loro acquisto, senza validi atti interruttivi rivolti nei loro confronti. Il Tribunale di Brindisi aveva accolto l’opposizione con sentenza del 21 luglio 2010 e la Corte d’appello di Lecce aveva confermato la decisione con sentenza n. 951/2013, depositata il 18 dicembre 2013. Con un unico motivo, la cessionaria ha denunciato violazione o falsa applicazione del R.D. n. 646/1905, art. 20, del D.Lgs. n. 385/1993, art. 58, e degli artt. 1260, 1263, 2934, 2943 e 2945 c.c. Ha sostenuto che, non essendo stato notificato al creditore il subentro degli acquirenti nel possesso dell’immobile, l’art. 20 consentisse di rivolgere al debitore iscritto anche gli atti interruttivi della prescrizione con efficacia sostanziale; in particolare, ha invocato la domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore originario, presentata dal creditore fondiario il 16 febbraio 1988, accolta e asseritamente produttiva di effetti interruttivi permanenti sino alla chiusura della procedura. Ha inoltre dedotto la trasmissione al cessionario della posizione del creditore cedente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, correggendo la motivazione della sentenza d’appello, ma confermandone il dispositivo. Ha chiarito che l’art. 2880 c.c. determina, nei confronti del terzo acquirente, la prescrizione del diritto di espropriare il bene ipotecato, distinta dall’estinzione del credito verso il debitore originario. Per impedire tale prescrizione occorre un atto del creditore o del suo avente causa rivolto all’esercizio o alla conservazione della garanzia nei confronti del terzo acquirente; non sono sufficienti gli atti relativi al credito compiuti contro il debitore originario. La domanda di ammissione al passivo può rilevare anche ai fini della garanzia quando il bene ipotecato sia compreso o venga acquisito alla massa e possa essere liquidato nella procedura concorsuale. Se il bene era stato trasferito a terzi prima del fallimento e non è entrato nella massa, l’ammissione al passivo del debitore iscritto non interrompe la prescrizione dell’ipoteca nei confronti degli acquirenti. L’art. 20 del R.D. n. 646/1905 consente, in mancanza della comunicazione del subentro, di dirigere contro il debitore originario gli atti dell’esecuzione individuale relativi alla garanzia; non trasforma però gli atti concernenti il solo credito, come l’insinuazione al passivo, in atti interruttivi della prescrizione dell’ipoteca verso il terzo. La Corte ha quindi ritenuto non necessario decidere se tale privilegio si estendesse alla società cessionaria. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA, e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2880 c.c.

    Per impedire la fattispecie estintiva dell’ipoteca, è necessario che il creditore (ovvero il suo avente causa per effetto di cessione o altra situazione traslativa) rivolga al terzo acquirente atti costituenti estrinsecazione della volontà di avvalersi della garanzia reale, irrilevanti essendo, in ragione della evidenziata scissione tra il credito e la garanzia, atti di esercizio del credito garantito compiuti nei riguardi del debitore originario.

    La prescrizione dell’ipoteca nei confronti del terzo acquirente è impedita da atti rivolti a quest’ultimo e diretti a esercitare o conservare la garanzia; gli atti compiuti soltanto contro il debitore originario per far valere il credito non sono interruttivi.

  • artt. 2941-2944 c.c.

    intesa l’estinzione dell’ipoteca come operante unicamente a favore del terzo acquirente, le cause di sospensione e di interruzione del decorso del termine prescrizionale – da ricercarsi, per tipologia, nelle tassative elencazioni contenute negli artt. 2941 – 2944 c.c., devono necessariamente riferirsi al diritto reale di garanzia ed ai rapporti tra il creditore ed il terzo acquirente.

    Le cause di sospensione e interruzione della prescrizione rilevano ai fini dell’art. 2880 c.c. se riferite al diritto di garanzia e al rapporto tra creditore e terzo acquirente, non se riguardano esclusivamente il credito verso il debitore originario.

  • art. 2945 c.c.

    Si deve perciò concludere nel senso che in tanto l’ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto da parte del creditore ipotecario opera come atto interruttivo della prescrizione non solo del diritto di credito ma anche del diritto di garanzia (o come fatto impeditivo del decorso del ventennio per l’efficacia dell’iscrizione ipotecaria) in quanto il bene si trovi già acquisito o venga successivamente acquisito alla massa fallimentare, sicchè la sua liquidazione possa avvenire in sede concorsuale su iniziativa del curatore.

    L’effetto interruttivo permanente dell’ammissione al passivo può riguardare anche la garanzia ipotecaria quando il bene gravato sia nella massa fallimentare o vi entri successivamente, così da poter essere liquidato nella procedura. Non opera invece verso il terzo acquirente se il bene è rimasto estraneo alla massa.

  • R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20

    La regola non trova deroga nemmeno nel disposto del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, (applicabile ratione temporis) che, nell’ipotesi di mancanza della notificazione del subentro dei successori a titolo universale o particolare e degli aventi. causa, prevede che gli atti giudiziari, compresi quelli di rinnovazione di ipoteche e di interruzione della prescrizione di esse, possono essere diretti contro il debitore iscritto; in tale eventualità, il privilegio riconosciuto al creditore fondiario è dato dalla possibilità di promuovere l’azione esecutiva individuale direttamente nei confronti del debitore, rivolgendo a quest’ultimo gli atti relativi, anche quando il bene sia stato venduto a terzi.

    La norma consente al creditore fondiario, in mancanza della comunicazione del subentro, di indirizzare al debitore originario gli atti relativi all’azione esecutiva individuale sulla garanzia anche se il bene è stato trasferito. Non rende però interruttivi gli atti rivolti al debitore che esercitano soltanto il credito e non il diritto di espropriare il bene.

  • art. 2808 c.c.

    Si deve perciò concludere nel senso che, in tema di ipoteca, l’art. 2880 c.c., detta una disciplina che distingue il diritto di espropriare il bene (che spetta al creditore nei confronti del terzo acquirente) dal diritto di credito (che spetta al creditore nei confronti del debitore), in modo che, per evitare la prescrizione dell’ipoteca verso il terzo acquirente, il creditore è tenuto ad esercitare il diritto di espropriazione del bene ipotecato promuovendo nei termini il processo esecutivo individuale contro il terzo, posto che l’ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel bene abbia perduto la disponibilità, non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia.

    L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare il bene vincolato e di soddisfarsi con preferenza sul ricavato. Nei confronti del terzo acquirente, la conservazione di tale diritto richiede l’esercizio tempestivo dell’azione esecutiva sul bene.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • L’art. 2880 c.c. disciplina autonomamente, nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato, la prescrizione del diritto di garanzia, distinta dalla sorte del credito che resta azionabile contro il debitore originario.
  • Per interrompere la prescrizione dell’ipoteca verso il terzo acquirente, il creditore o il suo avente causa deve compiere nei confronti del terzo un atto diretto a esercitare o conservare la garanzia, in particolare promuovendo tempestivamente l’espropriazione del bene; gli atti compiuti contro il debitore per il solo recupero del credito non sono sufficienti.
  • L’ammissione al passivo del debitore iscritto può interrompere la prescrizione della garanzia solo se il bene ipotecato è compreso o viene successivamente acquisito alla massa fallimentare, così che la liquidazione possa avvenire in sede concorsuale. Se il bene, già trasferito a terzi prima del fallimento, resta fuori dalla massa, l’insinuazione non interrompe la prescrizione dell’ipoteca nei confronti degli acquirenti.
  • Il privilegio previsto dall’art. 20 del R.D. n. 646/1905 consente, in mancanza della comunicazione del subentro, di rivolgere al debitore originario gli atti dell’esecuzione individuale relativi alla garanzia; non consente di attribuire efficacia interruttiva, verso il terzo acquirente, a un atto che fa valere soltanto il credito.

Come è indicizzato

MateriePegno e ipotecaEspropriazione forzataLiquidazione giudiziale
RamiDiritti realiEsecuzioniFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiPrescrizione

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