Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13134/2016 del 24/06/2016

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava avvisi di liquidazione e cartelle di pagamento per imposta complementare di registro, ipotecaria e catastale connesse a una compravendita immobiliare dell’8 giugno 1988. L’avviso di accertamento originario era stato notificato al contribuente il 3 aprile 1990 e, secondo quanto accertato dalla CTR, riguardava sia l’INVIM sia l’imposta di registro; il contribuente lo aveva impugnato soltanto per l’INVIM, definendo poi quella lite mediante condono. L’acquirente, coobbligata in solido, aveva invece impugnato l’accertamento per l’imposta di registro; il giudizio si era concluso con la sentenza della CTP n. 164/09/05, divenuta definitiva. Dopo tale giudizio furono notificati al contribuente avvisi di liquidazione nel giugno 2006 e nel novembre 2006, seguiti dalle cartelle. La CTR di Bologna, con sentenza n. 45/19/11 depositata il 7 aprile 2011, aveva confermato la legittimità degli atti, ritenendo che l’impugnazione dell’acquirente avesse mantenuto pendente la pretesa d’imposta di registro anche nei confronti dell’alienante e impedito la decorrenza della prescrizione. Con il primo motivo il contribuente denunciò, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., vizio di motivazione, sostenendo che l’avviso del 1990 riguardasse soltanto l’INVIM e che la CTR non ne avesse esaminato il contenuto; ne conseguiva, secondo il ricorrente, la tardività degli atti notificati nel 2006. Con il secondo motivo denunciò, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione delle norme sulla solidarietà passiva e sulla prescrizione, contestando che gli effetti della pendenza del giudizio promosso dall’acquirente potessero essere estesi alla propria posizione di coobbligato non impugnante.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza: il ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso per cassazione il contenuto essenziale dell’avviso del 3 aprile 1990 né indicato specificamente dove fosse reperibile nel fascicolo. È quindi rimasta ferma l’affermazione della CTR secondo cui l’avviso riguardava anche l’imposta di registro. La Corte ha accolto il secondo motivo: nella solidarietà tributaria paritetica i rapporti dei coobbligati sono autonomi e scindibili, e l’impugnazione dell’accertamento da parte di uno di essi non differisce la definitività della pretesa nei confronti del coobbligato che non l’abbia impugnato. L’esito del giudizio promosso dall’acquirente poteva eventualmente essere invocato dal contribuente se favorevole, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, c.c., ma non poteva pregiudicarlo prolungando la pendenza della sua posizione. Poiché l’accertamento era divenuto definitivo nei confronti del contribuente per mancata impugnazione e gli atti di liquidazione furono notificati soltanto nel 2006, la pretesa per l’imposta di registro era ormai prescritta. La Corte ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito annullando gli avvisi di liquidazione e le cartelle impugnati in primo grado. Le spese del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    E’ dunque evidente che il motivo di ricorso in oggetto difetta di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6); requisito di ordine generale (tra le molte: Cass. S.U. n. 7161 del 25/03/2010; S.U. n. 28547/2008; Cass. n. 124 del 09/01/2013; Cass. n. 7455 del 25/03/2013), che deve sussistere, in quanto tale, anche in materia tributaria.

    Il ricorso per cassazione che censura la ricostruzione del contenuto di un atto deve indicare specificamente l’atto e gli elementi necessari a verificarne il contenuto e la collocazione processuale; l’onere di autosufficienza si applica anche al contenzioso tributario.

  • art. 1306, secondo comma, c.c.

    l’eventualità che il tributo potesse risultare non dovuto (in tutto o in parte) all’esito del giudizio proposto dal co-obbligato Athena srl, non sortiva di per sè effetto nel confronti del M., salva la facoltà di questi, in presenza di tutti gli altri presupposti, di giovarsi del giudicato favorevole in ipotesi ottenuto, per la medesima pretesa, dal co-obbligato, ex art. 1306 c.c., comma 2.

    Il coobbligato rimasto estraneo al giudizio promosso da un altro debitore solidale può avvalersi, ricorrendone i presupposti, del giudicato favorevole ottenuto da quest’ultimo; la pendenza o l’esito sfavorevole di quel giudizio non si estende invece automaticamente a suo danno.

  • art. 1310, secondo comma, c.c.

    Ciò anche alla luce di quanto desumibile dal secondo comma dell’art. 1310 c.c., in base al quale la sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori (o di uno dei creditori) in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatto salvo il diritto del debitore che sia stato costretto a pagare, ad agire in regresso contro i condebitori che siano stati liberati in conseguenza della prescrizione (non interrotta nè sospesa nei loro diretti riguardi).

    La sospensione della prescrizione riferita a uno dei debitori solidali non opera nei confronti degli altri, ferma la tutela di regresso prevista dalla norma. La Corte richiama tale regola come conferma sistematica dell’autonomia delle posizioni dei coobbligati.

  • art. 2935 c.c.

    Situazione, quest’ultima, che non precludeva all’amministrazione – per gli effetti di cui all’art. 2935 c.c. – di agire per il pagamento del credito contro il co-obbligato nei cui riguardi la pretesa fiscale si era da tempo consolidata per mancata impugnazione dell’avviso.

    La decorrenza della prescrizione va riferita alla posizione del singolo coobbligato e al momento in cui il diritto può essere fatto valere nei suoi confronti; la pendenza dell’impugnazione proposta da un altro debitore solidale non impedisce di agire contro chi non ha impugnato e verso il quale la pretesa è divenuta definitiva.

  • artt. 2946 e 2953 c.c.

    in conseguenza dell’autonomia e scindibilità dei singoli rapporti, il differimento del decorso della prescrizione decennale D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 78 e artt. 2946 e 2953 c.c. (Cass. 20153/14; 16354/14 ord.; 8380/13 ed altre) operava negli esclusivi riguardi del co-obbligato che aveva proposto ricorso, senza estendersi in pregiudizio di quel co-obbligato che, come il M., non aveva proposto (per l’imposta di registro) l’impugnativa;

    La prescrizione decennale collegata alla definitività dell’accertamento opera, quanto alla decorrenza, in modo autonomo per ciascun coobbligato solidale: il differimento conseguente all’impugnazione riguarda il solo coobbligato impugnante.

  • art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    In definitiva, la natura solidale della responsabilità tributaria in oggetto D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 57 (così come la sua conoscenza da parte del M., più volte richiamata nella sentenza impugnata quale elemento asseritamente dirimente di causa) non escludeva che la pretesa tributaria potesse diventare definitiva nei suoi (soli) confronti fin dalla scadenza del termine per proporre ricorso avverso l’originario avviso di accertamento;

    La solidarietà per l’imposta di registro non rende unitaria e indivisibile la posizione processuale dei coobbligati: la pretesa può divenire definitiva nei confronti del debitore che non impugna, anche se un altro coobbligato ha contestato l’accertamento.

  • art. 78 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Ricorre dunque il principio per cui – nel caso di ricorso di un co-obbligato in solido al pagamento dell’imposta di registro – la posticipazione del decorso della prescrizione del credito dell’amministrazione finanziaria dalla data di definitività dell’accertamento, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 78, non opera in pregiudizio di altro co-obbligato in solido rimasto estraneo al procedimento, e nei cui confronti la pretesa tributaria sia divenuta definitiva fin dall’inutile decorso del termine per impugnare tatto impositivo.

    Il differimento della decorrenza della prescrizione previsto in relazione alla definitività dell’accertamento non si estende in danno del coobbligato rimasto estraneo all’impugnazione: nei suoi confronti la decorrenza va calcolata dalla definitività maturata per l’inutile scadenza del termine per impugnare.

  • art. 384 c.p.c.

    Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè essendo state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c.; mediante annullamento degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento fatte oggetto del ricorso introduttivo del M..

    Quando, accolto il ricorso, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto e non restano questioni controverse, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.

Massime di principio

  • Nella solidarietà passiva tributaria, i rapporti con ciascun coobbligato sono autonomi e scindibili; l’impugnazione dell’accertamento da parte di uno non impedisce che la pretesa divenga definitiva nei confronti del coobbligato che non abbia impugnato entro il termine.
  • La pendenza del giudizio promosso da un coobbligato non differisce, a danno degli altri, la decorrenza della prescrizione del credito tributario. Gli effetti relativi alla posizione di un debitore solidale si estendono agli altri, di regola, soltanto se favorevoli; il coobbligato estraneo può, ricorrendone i presupposti, avvalersi del giudicato favorevole ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, c.c.
  • Chi censura in cassazione la ricostruzione o la valutazione del contenuto di un atto deve riprodurne i passaggi essenziali e indicare specificamente dove l’atto è reperibile nel fascicolo e quando è stato prodotto; la generica indicazione dell’allegazione dei fascicoli di merito non soddisfa l’onere di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.