Cassazione Penale, Ordinanza n. 08379/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per truffa. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità, ma la censura riproduceva sostanzialmente i motivi già svolti in appello, senza una critica argomentata alla decisione di merito e mirando in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha denunciato il vizio di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato, sostenendo l'assenza di dolo/mala fede; la Corte ha rilevato che anche tale doglianza era meramente reiterativa e si risolveva in una richiesta di diversa lettura dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico e sostanzialmente volto a sollecitare una rivalutazione del merito, e il secondo manifestamente infondato perché diretto a contestare una motivazione della sentenza d'appello priva di vizi logici o giuridici e supportata dall'accertata mala fede dell'imputato durante le trattative e dopo lo scambio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma incriminatrice della truffa è richiamata per individuare il reato oggetto di contestazione; la Corte non entra nel merito della configurabilità astratta del reato, ma conferma che le censure dell'imputato non superano il controllo di legittimità sulla motivazione e sulla sussistenza dell'elemento psicologico.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
È richiamato il principio secondo cui esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo la valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella pedissequa riproposizione dei motivi già dedotti in appello, se prive di una critica argomentata alla sentenza impugnata e di specifici rilievi di travisamento della prova.
- È inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie o una nuova ricostruzione del fatto.
- Il sindacato di legittimità non consente una 'rilettura' del compendio probatorio, poiché la valutazione delle prove e la scelta tra le possibili ricostruzioni del fatto spettano al giudice di merito.
- La contestazione dell'elemento soggettivo del reato è inammissibile in cassazione quando si limiti a contrapporre una lettura alternativa degli indizi o delle circostanze valorizzate dal giudice di merito, se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente e giuridicamente congrua.
Come è indicizzato
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