Cassazione Penale, Sentenza n. 23579/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della determinazione della pena operata dalla Corte d'appello per il reato di tentato furto aggravato. Il difensore denunciava un errore di calcolo: la Corte territoriale, partendo da una pena base di 5 anni (60 mesi) per il delitto consumato, aveva applicato una diminuzione per il tentativo inferiore al minimo previsto dall'art. 56 cod. pen. (almeno 1/3, cioè 20 mesi), fissando la pena per il tentativo in 3 anni e 9 mesi (45 mesi) invece del massimo consentito di 3 anni e 4 mesi (40 mesi). Inoltre la Corte non avrebbe rispettato la corretta procedura di determinazione della pena per delitto tentato aggravato (individuazione della cornice edittale per il reato consumato considerando le aggravanti/attenuanti, applicazione della riduzione ex art. 56 e poi commisurazione dentro la cornice risultante). Si rilevava anche che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche muta la cornice edittale da comma 3 a comma 1 dell'art. 624-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa al trattamento sanzionatorio. Ha rilevato l'errore di calcolo della Corte d'appello (diminuzione per il tentativo inferiore al minimo di legge) e la mancata osservanza della procedura giurisprudenziale per la determinazione della pena nel caso di delitto tentato aggravato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame e rideterminazione della pena secondo i criteri corretti, precisando che la Cassazione non poteva rideterminare direttamente la pena perché la concreta fissazione della pena ricade su un giudizio di merito che necessita esame degli atti di merito.
Norme richiamate
prevede la diminuzione della pena per il tentativo, in misura non inferiore a 1/3 e non superiore a 2/3
La Corte ha richiamato che la riduzione per il tentativo deve essere applicata alla cornice edittale del reato consumato e che non può essere inferiore a 1/3 della pena base; l'errata applicazione di tale diminuzione ha portato a una pena per il tentativo superiore al massimo consentito.
richiamati comma 3 e comma 1
La Corte ha rilevato che, dopo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, la cornice edittale da considerare è quella prevista dal comma 1 (e non quella più grave del comma 3) e ciò incide sulla successiva applicazione della riduzione per il tentativo.
Norma richiamata nella contestazione per identificare l'aggravante applicata; nella motivazione compare come riferimento alle aggravanti considerate.
Richiamato in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al giudizio di prevalenza che può condizionare la cornice edittale.
Citato perché la Corte territoriale ha applicato una ulteriore riduzione sulla pena; il ruolo concreto di tale riduzione dovrà essere verificato e ri-calcolato in sede di rinvio.
Richiamato con riferimento agli effetti delle riduzioni operate in sede di merito (riduzione connessa al rito e ad altre cause), che influenzano l'entità della pena finale.
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Citato nella motivazione relativa ai limiti della facoltà della Corte di Cassazione di rideterminare direttamente la pena: la Cassazione può farlo solo quando l'errore sia correggibile senza necessità di ulteriori accertamenti di merito; qui invece il giudizio di merito è necessario, quindi l'annullamento è con rinvio.
Massime di principio
- Per calcolare la pena per un delitto tentato aggravato occorre prima individuare la cornice edittale del reato consumato considerando tutte le aggravanti e attenuanti riconosciute; solo successivamente si applica la riduzione ex art. 56 cod. pen. per il tentativo e, dentro la cornice così ottenuta, si commisura la pena definitiva.
- La riduzione per il tentativo prevista dall'art. 56 ha limiti minimi e massimi (almeno 1/3 e fino a 2/3) che devono essere rispettati: l'irrogazione di una pena per il tentativo che non rispetti tali limiti è viziosa e annullabile.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza può modificare la cornice edittale applicabile (es. spostamento da comma aggravato a comma meno grave di una norma), e ciò va valorizzato prima di applicare le riduzioni per il tentativo.
- La Corte di cassazione può rideterminare la pena senza rinvio solo nei casi in cui l'errore sia correggibile senza esame di questioni di merito; se la determinazione della pena richiede valutazioni di merito o comparazioni di circostanze, la Cassazione deve annullare e rinviare per nuovo esame.
- In situazioni analoghe difesa e PM devono verificare insieme la corretta cornice edittale e l'applicazione numerica delle riduzioni (calcolo dei mesi/anni) per evitare errori di computo che possano portare a annullamento e rinvio.
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