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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04195/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Nel procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione, l'istituto previdenziale ha chiesto di rettificare la motivazione e il dispositivo nella parte in cui era stata erroneamente indicata la sussistenza, anziché la non sussistenza, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002. L'errore derivava dal fatto che, nel giudizio definito dalla precedente ordinanza, il ricorso era stato accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito, situazione incompatibile con il raddoppio del contributo unificato, che presuppone il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso. La parte intimata non ha svolto difese nel procedimento di correzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto sussistente un errore materiale percepibile ictu oculi nella precedente ordinanza, consistente nell'indicazione della "sussistenza" anziché della "non sussistenza" dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Ha quindi accolto il ricorso per correzione e disposto la rettifica sia nella motivazione sia nel dispositivo della ordinanza n. 28416/2020. Non sono state liquidate spese, perché il procedimento di correzione ha natura amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato presuppone il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso; non ricorre quando il ricorso sia accolto con cassazione della decisione impugnata e decisione nel merito.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale non partecipata nel procedimento di correzione.

Massime di principio

  • L'errore materiale correggibile è quello che non incide sulla sostanza del giudizio, ma si risolve in una divergenza fortuita tra il convincimento del giudice e la sua espressione letterale, dovuta a mera svista o disattenzione, percepibile immediatamente dal testo.
  • La correzione dell'errore materiale può essere disposta quando il tenore complessivo del provvedimento rende evidente l'incongruenza tra motivazione/dispositivo e l'esito effettivo del giudizio.
  • Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 presuppone una definizione sfavorevole dell'impugnazione per il ricorrente, e non può essere affermato quando il ricorso sia stato accolto.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si liquidano spese, poiché esso ha natura amministrativa e non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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