Cassazione Penale, Sentenza n. 45013/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione per mancata traduzione dell'ordinanza di custodia nella lingua conosciuta dall'indagato, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare; 2) insufficienza della gravità indiziaria contestata, deducendo che elementi come la coincidenca del modello/colore dell'autovettura, un'impronta papillare su un biglietto autostradale e la presenza del veicolo nelle vicinanze non sarebbero idonei a integrare i gravi indizi richiesti dall'art. 273 c.p.p.; 3) carenza delle esigenze cautelari per concretezza e attualità, richiamando l'anzianità di un precedente penale (2018) e il fatto che i reati risalgono al luglio 2023 mentre la custodia è stata eseguita ad aprile 2024.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la mancata traduzione invalidasse il provvedimento: la conoscenza dell'ignoranza della lingua italiana è emersa solo all'esecuzione (05/04/2024), la traduzione è stata disposta e depositata nei giorni successivi (08/04 e 11/04/2024) in termine congruo; inoltre l'indagato ha beneficiato di un interprete e dell'assistenza del difensore durante l'interrogatorio di garanzia, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere per scelta difensiva. Sul secondo motivo la Corte ha escluso il sindacato di merito in cassazione, qualificando le doglianze come mera richiesta di rivalutazione dei fatti; ha invece ritenuto logica e congrua la valutazione del Tribunale del riesame che ha valorizzato elementi quali il GPS dell'autovettura, il tagliando autostradale e la coerenza degli indizi. Sul terzo motivo la Corte ha giudicato adeguata la motivazione sulle esigenze cautelari (modalità della condotta, precedenti, assenza di sistemazione abitativa) e ha confermato che non erano applicabili misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma che disciplina il motivo di ricorso per vizio di motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato in cassazione, che non consente la riconsiderazione di valutazioni di fatto né una diversa ricostruzione degli elementi probatori salvo manifesta illogicità o violazione di norme.
artt. 143 e 292, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla nullità per mancata traduzione di atti nei confronti dell'indagato alloglotta; la Corte distingue le ipotesi di nullità assoluta (quando già noto che l'indagato non conosce la lingua) da quelle in cui la traduzione deve essere disposta entro un congruo termine una volta scoperta l'ignoranza.
art. 51-bis, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sull'impiego dell'interprete in sede di interrogatorio; la Corte ha rilevato che la presenza dell'interprete e la traduzione essenziale in sede di interrogatorio soddisfano la tutela del diritto di difesa e attenuano la pretesa nullità dell'ordinanza non tradotta immediatamente.
Definisce i requisiti della gravità indiziaria per l'adozione di misure cautelari: la Corte ha ritenuto che la combinazione di elementi (gps, tagliando autostradale, altri accertamenti) potesse costituire gravi indizi in grado di legittimare la misura.
Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione): la Corte ha ritenuto spiegata e coerente la valutazione dei giudici di merito sulla concretezza e attualità di tali esigenze.
art. 445, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in ordine all'estinzione di eventuali precedenti; la Corte ha ritenuto irrilevante per l'esito della valutazione cautelare l'eccezione avanzata, non condivisa nella sostanza dai giudici di merito.
Norma sul decorso dei termini e l'estinzione dei reati/effetti penali: utilizzata dalla difesa per sostenere l'estinzione del precedente, ma non decisiva per la valutazione delle esigenze cautelari.
Norma che prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile o infondato: la Corte ha applicato tale disposizione per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mancata traduzione di un provvedimento cautelare non determina automaticamente la nullità: se l'ignoranza della lingua emerge dopo l'emissione, la traduzione disposta e depositata in un termine congruo può rimuovere il vizio.
- Il soggetto alloglotta che invoca la nullità per mancata traduzione deve indicare un interesse concreto e un pregiudizio effettivo; la mera allegazione astratta non è sufficiente.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione ex novo degli elementi indiziari: i motivi che richiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili se si riducono a fare prova diversa dei medesimi elementi.
- Elementi tecnici e materiali concordanti (es. dati GPS, transiti autostradali) possono concorrere a costituire gravi indizi di colpevolezza quando ricompongono un quadro logico coerente.
- Per l'applicazione o il mantenimento di misure cautelari rilevano anche circostanze personali (precedenti, assenza di fissa dimora o sistemazione abitativa) che possono escludere l'applicabilità di misure meno afflittive.
- Ricorrere senza censure di diritto ben fondate può comportare conseguenze economiche (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44954/2024 del 09/12/2024
- Sentenza penale · 9 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44957/2024 del 09/12/2024
- Sentenza penale · 9 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44958/2024 del 09/12/2024
- Sentenza penale · 9 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44959/2024 del 09/12/2024
- Sentenza penale · 9 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44961/2024 del 09/12/2024
- Sentenza penale · 9 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44962/2024 del 09/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →