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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31457/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello lamentando: 1) errata applicazione della legge processuale e vizio di motivazione nella riqualificazione del reato originariamente contestato (concussione) in quello indicato nell'art. 629 c.p.; 2) e 3) contestazione della sussistenza del reato di estorsione, con particolare rilievo sulla carenza o inefficacia dell'elemento oggettivo della minaccia; 4) errata determinazione della pena, contestata come superiore al minimo edittale applicabile alla fattispecie riqualificata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui la riqualificazione in appello non viola l'art. 521 c.p.p. se la nuova definizione era nota o prevedibile e non ha effettivamente leso i diritti di difesa. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per mancata specificità ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. Il quarto motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato che il giudice di primo grado aveva fissato la pena al minimo edittale per il reato di estorsione (anni 6), mentre la fattispecie riqualificata ai sensi dell'art. 317 c.p. prevedeva al tempo del fatto un minimo di anni 4; pertanto la Corte d'appello avrebbe dovuto ridurre la pena di base al minimo edittale della nuova fattispecie. Tale correzione ha determinato, alla luce della data del reato (fino a maggio 2012), l'intervenuta prescrizione. P.Q.M.: annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    La Corte afferma che l'attribuzione in appello di una diversa qualificazione giuridica non determina automaticamente la violazione dell'art. 521 c.p.p. quando la nuova qualificazione fosse prevedibile per l'imputato e non abbia concretamente leso i diritti della difesa.

  • art. 111 Cost.

    Citato nel quadro del principio di ragionevole durata e garanzie processuali; la Corte lo richiama per valutare la compatibilità della riqualificazione con i diritti di difesa.

  • art. 6 Convenzione EDU

    Richiamato analogicamente per gli stessi profili di diritto a un equo processo e al contraddittorio, valutati rispetto alla riqualificazione in appello.

  • Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la riqualificazione in appello non viola l'art. 521 c.p.p. se prevedibile e non lesiva dei diritti di difesa.

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede i requisiti di specificità del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi secondario e terzo mancassero della necessaria specificità e sono pertanto inammissibili.

  • Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013 (Maldera)

    Precedente giurisprudenziale richiamato in tema di valutazione della specificità dei motivi di ricorso e della necessità che il ricorso svolga una critica argomentata rispetto alla decisione impugnata.

  • Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010 (Pistolesi)

    Ulteriore precedente citato per il principio secondo cui l'assenza di correlazione tra la complessità della decisione impugnata e le ragioni poste a fondamento del ricorso può determinare l'inammissibilità per genericità.

  • art. 317 cod. pen.

    Articolo richiamato come riferimento per la fattispecie nella quale la Corte d'appello ha riqualificato il fatto; la Corte considera che, a seguito della riqualificazione, la pena base avrebbe dovuto essere fissata al minimo edittale previsto per tale norma.

  • art. 629 cod. pen.

    Indicazione nella decisione originaria della diversa qualificazione contestata (nel testo del ricorso era citata come riferimento alla riqualificazione oggetto di censura).

  • Norme sulla prescrizione del reato

    La Corte ha applicato i principi di calcolo della prescrizione: adeguando la pena al minimo della fattispecie riqualificata, il termine prescrizionale è risultato decorso alla data del giudizio, determinando l'estinzione del reato.

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto in sede d'appello è ammissibile e non configura automaticamente violazione dell'art. 521 c.p.p. se la nuova qualificazione era prevedibile per l'imputato e non ha effettivamente leso i diritti di difesa.
  • I motivi di ricorso devono rispettare i requisiti di specificità di cui all'art. 581 c.p.p.; doglianze generiche o non correlate alla complessità della decisione impugnata sono inammissibili.
  • Quando in appello si cambia la qualificazione giuridica del fatto, il giudice deve adeguare la determinazione della pena (pena base e minima edittale) alla nuova fattispecie; l'errata determinazione può incidere sui termini di prescrizione.
  • Se la correzione della pena in base alla fattispecie riqualificata determina il decorso del termine di prescrizione, la conseguenza può essere l'estinzione del reato e l'annullamento della sentenza senza rinvio.
  • In casi analoghi è essenziale verificare le date del fatto e i termini prescrizionali applicabili alla fattispecie effettivamente riconosciuta, perché la rideterminazione della pena può avere effetti decisivi sull'azione penale.

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