Sentenza del 21/02/2018 n. 4157 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione tributaria centrale che aveva escluso la debenza di soprattasse e interessi relativi a omessi o ritardati versamenti ILOR e IRPEF per l'anno 1988. L'Ufficio sosteneva che l'obbligo tributario e le soprattasse derivassero dal semplice mancato pagamento alle scadenze, indipendentemente dalla capacità economica della contribuente o dalle difficoltà finanziarie causate dal congelamento dei crediti vantati verso il Comune di Lecce. Deduceva inoltre la violazione delle norme sul principio di competenza, sulla riscossione e sulle sanzioni tributarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. In primo luogo, ha rilevato che l'Agenzia non aveva contestato specificamente la parte della sentenza relativa agli interessi, sicché l'esclusione di tale debito era divenuta definitiva per giudicato interno. Quanto alle soprattasse, la Corte ha ritenuto che esse avessero natura sanzionatoria e che, in seguito al decesso della contribuente, non potessero essere richieste agli eredi, poiché le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi. Non sono state liquidate spese, poiché gli intimati non si sono costituiti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Costituiva la base normativa della cartella di pagamento emessa per la liquidazione delle imposte dichiarate e non versate.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 75, comma 1
Richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione al principio di competenza, che non presuppone la disponibilità finanziaria immediata del contribuente per l'adempimento dell'obbligazione tributaria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92, comma 1
Nella disciplina applicabile ratione temporis, collegava le soprattasse all'omesso o tardivo versamento alle scadenze previste. La disposizione era inserita nel titolo relativo alle sanzioni.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5
Introduce il principio di colpevolezza nelle sanzioni tributarie. La Corte non ha esaminato nel merito la sua applicazione, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 8
L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi
Le sanzioni tributarie, in quanto sanzioni amministrative personali, non possono essere richieste agli eredi del contribuente deceduto.
Costituzione, art. 111, comma 2
Il principio di ragionevole durata del processo consente alla Corte di rilevare d'ufficio il giudicato interno quando risulta dagli atti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è necessario contestare specificamente ogni capo autonomo della sentenza impugnata; le statuizioni non censurate possono diventare definitive per giudicato interno.
- La morte del contribuente può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla controversia sulle sanzioni, perché le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi.
- Le difficoltà finanziarie o la temporanea indisponibilità di liquidità, di regola, non eliminano automaticamente l'obbligo di versare le imposte alle scadenze né rendono irrilevante il ritardo; la loro rilevanza deve essere valutata alla luce della specifica disciplina applicabile.
- È essenziale distinguere tra imposta, interessi e sanzioni: imposte e interessi possono seguire regole diverse, mentre le sanzioni personali possono essere soggette a intrasmissibilità agli eredi.
- Quando una controversia diventa priva di utilità concreta per eventi sopravvenuti, come il decesso del contribuente rispetto a una sanzione non trasmissibile, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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