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Sentenza

Sentenza del 21/02/2018 n. 35 - Corte Costituzionale

Violazioni e sanzioni - sanzioni penali - Reati tributari - Indebita compensazione d'imposta -D.LGS.n. 74/2000 (art. 10 quater) - Parificazione nella pena con il reato di dichiarazione infedele - Esclusione - Infondatezza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, nella versione anteriore al D.Lgs. n. 158/2015, nella parte in cui prevedeva per l'indebita compensazione una soglia di punibilità di 50.000 euro annui, anziché di 150.000 euro. Secondo il giudice rimettente, la soglia più bassa determinava una disparità irragionevole, in violazione dell'art. 3 Cost., rispetto al reato di dichiarazione infedele, per il quale la soglia era stata elevata a 150.000 euro e la pena edittale era più severa. Il caso concreto riguardava l'utilizzo, nel modello F24, di crediti IVA ritenuti inesistenti per omettere il versamento di circa 125.214 euro di imposte relative al 2009.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che indebita compensazione e dichiarazione infedele siano fattispecie non omogenee: la prima consiste nell'omesso versamento accompagnato dall'utilizzo abusivo del modello F24 e dall'esposizione di crediti non spettanti o inesistenti; la seconda riguarda il mendacio nella dichiarazione annuale dei redditi o dell'IVA. L'indebita compensazione presenta quindi uno specifico disvalore di azione e una maggiore insidiosità, poiché l'amministrazione finanziaria può accertarla solo verificando l'inesistenza o la non spettanza del credito. La scelta legislativa della soglia di 50.000 euro rientra nella discrezionalità del legislatore e non è manifestamente irragionevole. Per i fatti anteriori alla riforma del 2015 resta applicabile la disciplina originaria, più favorevole quanto alla pena, in forza dell'art. 2, comma 4, c.p., ma la soglia di punibilità non è stata innalzata.

Norme richiamate

  • Art. 3 della Costituzione

    principio di uguaglianza e ragionevolezza

    La Corte ha escluso la violazione dell'art. 3 Cost., ritenendo ragionevole la diversa disciplina sanzionatoria di fattispecie non omogenee.

  • Art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, testo anteriore al D.Lgs. n. 158/2015

    reclusione da sei mesi a due anni e soglia di punibilità superiore a 50.000 euro per periodo d'imposta

    La norma puniva l'omesso versamento realizzato mediante compensazione con crediti non spettanti o inesistenti. La soglia di 50.000 euro è stata ritenuta costituzionalmente legittima.

  • D.Lgs. n. 158/2015

    distinzione tra crediti non spettanti e crediti inesistenti

    La riforma ha distinto le due condotte, prevedendo una pena più severa per l'utilizzo di crediti inesistenti, senza modificare la soglia di punibilità di 50.000 euro.

  • Art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000

    soglia di punibilità della dichiarazione infedele elevata a 150.000 euro

    La diversa soglia rispetto all'indebita compensazione non determina disparità costituzionale, poiché il reato ha oggetto, condotta e ambito applicativo differenti.

  • Art. 2, comma 4, del codice penale

    applicazione della legge penale più favorevole

    Per i fatti anteriori alla riforma del 2015 è rimasta applicabile la versione originaria dell'art. 10-quater, in quanto più favorevole quanto al trattamento sanzionatorio.

  • Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997

    versamento unitario tramite modello F24 e compensazione dei crediti con i debiti

    La norma disciplina il meccanismo della compensazione tributaria, il cui abuso mediante crediti inesistenti o non spettanti è sanzionato penalmente dall'art. 10-quater.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 80/2014

    innalzamento della soglia dell'omesso versamento IVA per i fatti anteriori al 17 settembre 2011

    Il precedente non è stato esteso all'indebita compensazione, perché l'omesso versamento IVA presuppone una condotta trasparente, mentre l'indebita compensazione implica un artificio documentale potenzialmente decettivo.

Massime di principio

  • La diversa soglia di punibilità tra due reati tributari non è di per sé incostituzionale: il confronto è valido solo se le fattispecie sono realmente omogenee per oggetto, condotta, bene tutelato e modalità dell'evasione.
  • L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti o non spettanti tramite modello F24 è considerato più insidioso del semplice mancato pagamento, perché introduce un'apparenza documentale di regolarità e può ostacolare l'accertamento.
  • La scelta delle soglie di punibilità e delle pene appartiene alla discrezionalità del legislatore e può essere censurata dalla Corte costituzionale solo in presenza di una manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
  • In caso di successione di leggi penali, per i fatti pregressi si applica la disciplina più favorevole all'imputato; tuttavia, la maggiore severità della pena prevista dalla riforma non comporta automaticamente l'eliminazione o l'innalzamento della soglia di punibilità precedente.
  • Nel verificare le soglie, occorre considerare le regole specifiche della singola fattispecie: per la dichiarazione infedele l'evasione è valutata separatamente per ciascuna imposta, mentre nell'indebita compensazione rileva l'importo complessivo indebitamente non versato.

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