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Sentenza

Sentenza del 21/02/2018 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Brescia

Registro - Cessione ramo d'azienda - Accollo di debiti - Inerenza all'azienda ceduta - Rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro in caso di cessione di ramo d'azienda. Il ricorrente ha contestato l'inclusione, nella base imponibile, di una somma ulteriore corrispondente a debiti oggetto di accollo. Secondo il principio affermato, il valore da tassare è il netto patrimoniale del ramo ceduto, risultante dal rapporto tra attività e passività funzionalmente interdipendenti. L'Ufficio può considerare l'accollo come elemento imponibile aggiuntivo soltanto se dimostra che i debiti accollati non sono inerenti all'azienda ceduta.

La decisione

La pretesa di maggiore imposta non può essere fondata sulla mera esistenza dell'accollo. L'Ufficio deve specificamente qualificare e dimostrare i debiti come estranei o non inerenti al ramo d'azienda ceduto. In mancanza di tale dimostrazione, l'accollo resta compreso nel complessivo equilibrio economico della cessione e non può essere utilizzato per incrementare autonomamente la base imponibile. L'esito è quindi favorevole al contribuente, nei limiti del principio enunciato.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 2, d.P.R. 131/1986

    La norma deve essere coordinata con la disciplina della cessione d'azienda in modo da considerare l'accollo ai fini della base imponibile solo quando riguarda debiti non inerenti all'azienda ceduta; diversamente, l'accollo è parte del complessivo netto patrimoniale trasferito.

  • Art. 51, comma 4, d.P.R. 131/1986

    La determinazione del valore dell'azienda ceduta deve tenere conto delle attività e delle passività interdipendenti. La disposizione non consente di tassare automaticamente e separatamente ogni debito accollato, senza verificare la sua inerenza al ramo d'azienda.

Massime di principio

  • Nella cessione di un ramo d'azienda, la base imponibile deve essere determinata considerando il netto patrimoniale, cioè attività e passività funzionalmente collegate al ramo trasferito.
  • L'accollo di debiti non comporta automaticamente un aumento della base imponibile: occorre verificare se i debiti siano inerenti all'azienda ceduta.
  • L'Amministrazione finanziaria, per includere l'importo dei debiti accollati come componente aggiuntiva, deve motivare e dimostrare la loro estraneità o non inerenza rispetto al ramo d'azienda.
  • Le norme sulla determinazione del valore dell'azienda non possono essere interpretate in modo da neutralizzare il principio del netto patrimoniale e da duplicare, di fatto, la tassazione delle passività già considerate nella cessione.

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