Sentenza del 21/02/2018 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Registro - Cessione ramo d'azienda - Accollo di debiti - Inerenza all'azienda ceduta - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro in caso di cessione di ramo d'azienda. Il ricorrente ha contestato l'inclusione, nella base imponibile, di una somma ulteriore corrispondente a debiti oggetto di accollo. Secondo il principio affermato, il valore da tassare è il netto patrimoniale del ramo ceduto, risultante dal rapporto tra attività e passività funzionalmente interdipendenti. L'Ufficio può considerare l'accollo come elemento imponibile aggiuntivo soltanto se dimostra che i debiti accollati non sono inerenti all'azienda ceduta.
La decisione
La pretesa di maggiore imposta non può essere fondata sulla mera esistenza dell'accollo. L'Ufficio deve specificamente qualificare e dimostrare i debiti come estranei o non inerenti al ramo d'azienda ceduto. In mancanza di tale dimostrazione, l'accollo resta compreso nel complessivo equilibrio economico della cessione e non può essere utilizzato per incrementare autonomamente la base imponibile. L'esito è quindi favorevole al contribuente, nei limiti del principio enunciato.
Norme richiamate
Art. 43, comma 2, d.P.R. 131/1986
La norma deve essere coordinata con la disciplina della cessione d'azienda in modo da considerare l'accollo ai fini della base imponibile solo quando riguarda debiti non inerenti all'azienda ceduta; diversamente, l'accollo è parte del complessivo netto patrimoniale trasferito.
Art. 51, comma 4, d.P.R. 131/1986
La determinazione del valore dell'azienda ceduta deve tenere conto delle attività e delle passività interdipendenti. La disposizione non consente di tassare automaticamente e separatamente ogni debito accollato, senza verificare la sua inerenza al ramo d'azienda.
Massime di principio
- Nella cessione di un ramo d'azienda, la base imponibile deve essere determinata considerando il netto patrimoniale, cioè attività e passività funzionalmente collegate al ramo trasferito.
- L'accollo di debiti non comporta automaticamente un aumento della base imponibile: occorre verificare se i debiti siano inerenti all'azienda ceduta.
- L'Amministrazione finanziaria, per includere l'importo dei debiti accollati come componente aggiuntiva, deve motivare e dimostrare la loro estraneità o non inerenza rispetto al ramo d'azienda.
- Le norme sulla determinazione del valore dell'azienda non possono essere interpretate in modo da neutralizzare il principio del netto patrimoniale e da duplicare, di fatto, la tassazione delle passività già considerate nella cessione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 feb 2018Sentenza del 21/02/2018 n. 35 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 21 feb 2018Sentenza del 21/02/2018 n. 38 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 21 feb 2018Sentenza del 21/02/2018 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 21 feb 2018Sentenza del 21/02/2018 n. 84 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 21 feb 2018Sentenza del 21/02/2018 n. 94 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 21 feb 2018Sentenza del 21/02/2018 n. 213 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →