Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/02/2018 n. 38 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione aveva contestato ricavi non contabilizzati e non dichiarati, imputando a reddito, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, le movimentazioni bancarie in entrata sui conti intestati al contribuente. Dopo il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, la controversia riguardava esclusivamente i versamenti bancari, per imponibili rideterminati in euro 9.474 per il 2005, euro 21.144 per il 2006 ed euro 12.609 per il 2007. Il contribuente sosteneva che i conti fossero utilizzati dalla ex moglie e dal cognato, titolari di deleghe, e produceva dichiarazioni sostitutive con cui questi ultimi attribuivano a sé le movimentazioni.

La decisione

La CTR, decidendo in sede di rinvio, ha ritenuto non superata la presunzione legale relativa prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. Le dichiarazioni della ex moglie e del cognato sono state giudicate generiche, prive di riscontri e logicamente non convincenti, anche perché i dichiaranti non disponevano di redditi sufficienti a giustificare i versamenti, mentre il contribuente risultava avere ricavi in nero derivanti dall'attività professionale. È stato quindi confermato l'accertamento limitatamente alle movimentazioni in entrata. I prelievi, l'IVA e gli altri rilievi già abbandonati o non più controversi sono rimasti esclusi. Quanto alla cartella relativa al 2008, non essendo stata trattata nel giudizio di cassazione, è stato ritenuto formato il giudicato favorevole al contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.P.R. n. 600/1973

    L'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto [...] attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.

    Per i versamenti sui conti bancari del lavoratore autonomo opera una presunzione legale relativa di riferibilità a ricavi imponibili. L'Amministrazione deve indicare le movimentazioni risultanti dai conti, mentre il contribuente deve fornire una prova analitica, specifica e documentata per ciascun versamento. Nel caso esaminato, la presunzione è stata ritenuta non superata.

  • Cassazione, sez. V, n. 15857 del 29 luglio 2016

    Il contribuente deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.

    La prova contraria richiesta al contribuente deve collegare ogni singola operazione bancaria a una causa non reddituale, mediante elementi verificabili e non con dichiarazioni meramente generiche.

  • Cassazione, sez. V, n. 428 del 14 gennaio 2015

    Lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari [...] all'attività economica della società sottoposta a verifica.

    I rapporti familiari o di collaborazione, uniti all'assenza di redditi autonomi idonei a spiegare i movimenti, possono rafforzare la presunzione che le operazioni bancarie siano riferibili all'attività economica del soggetto verificato.

Massime di principio

  • Per i lavoratori autonomi, i versamenti bancari possono essere presunti ricavi imponibili; la presunzione non viene superata affermando genericamente che il conto era utilizzato da familiari o terzi.
  • La prova contraria deve essere analitica per ogni movimento e supportata da documenti verificabili, come contratti, ricevute, bonifici causali, scritture contabili o elementi che dimostrino l'effettiva titolarità delle somme.
  • Le dichiarazioni sostitutive rese da familiari o soggetti collegati, se generiche, non documentate e non inserite in un contesto processuale idoneo a verificarne l'attendibilità, possono avere valore probatorio insufficiente.
  • La disponibilità di un conto da parte di delegati non esclude automaticamente la riferibilità delle operazioni al titolare o al contribuente sottoposto a verifica; occorre dimostrare concretamente chi abbia effettuato ciascun versamento e quale ne fosse la provenienza.
  • La capacità reddituale dei soggetti che dichiarano di essere titolari delle somme è rilevante: l'assenza di redditi compatibili può rendere poco credibile la loro ricostruzione.
  • La presunzione riguarda, secondo il principio applicato nel caso, i versamenti e non i prelievi dei lavoratori autonomi, salvo ulteriori specifiche disposizioni o elementi probatori.
  • Le questioni non riproposte o non esaminate nel giudizio di cassazione possono formare giudicato e non essere più riesaminate nel giudizio di rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.