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Sentenza

Sentenza del 21/02/2018 n. 84 - Corte di Giustizia UE

La Corte interviene sul diritto a detrazione dell'IVA a monte ed erronea qualificazione alla cessione di beni nel senso che l'IVA si applica alla seconda di due cessioni successive di uno stesso bene in luogo ad un unico trasporto intracomunitario. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Cessioni successive relative agli stessi beni - Luogo della seconda cessione - Informazione del primo fornitore - Numero di partita IVA - Diritto a detrazione - Legittimo affidamento del soggetto passivo quanto alla sussistenza delle condizioni del diritto a detrazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava due cessioni successive degli stessi beni, dalla Germania all'Austria, accompagnate da un unico trasporto intracomunitario. L'operatore intermedio BIDI aveva rivenduto i beni a X prima del trasporto, senza informare il primo fornitore. X aveva ricevuto fatture con IVA austriaca, l'aveva versata e detratta, ma successivamente le operazioni erano state riqualificate come cessione intracomunitaria esente. X sosteneva di poter conservare la detrazione in base alle fatture ricevute e al principio del legittimo affidamento.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che, quando due cessioni successive sono accompagnate da un unico trasporto intracomunitario e l'acquirente finale dispone dei beni come proprietario prima del trasporto, il trasporto deve essere imputato alla seconda cessione, che costituisce la cessione intracomunitaria. L'IVA indicata e versata in fattura, ma non dovuta perché la cessione era intracomunitaria ed esente, non è detraibile sulla sola base della fattura errata. Il legittimo affidamento non può essere invocato nei confronti del fornitore privato e non consente di mantenere la detrazione; l'acquirente può eventualmente chiedere al fornitore il rimborso dell'IVA indebitamente versata secondo il diritto nazionale. La terza questione non è stata esaminata perché resa superflua dalla risposta alla prima.

Norme richiamate

  • Articolo 32, primo comma, direttiva 2006/112/CE

    Si considera come luogo della cessione, se il bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo, il luogo dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.

    In una catena di due cessioni successive con un solo trasporto intracomunitario, il trasporto è imputato a una sola cessione. Se l'acquirente finale ha ottenuto il potere di disporre dei beni prima del trasporto, il trasporto è imputato alla seconda cessione.

  • Articolo 138, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE

    Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nell'Unione europea, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo (...) in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza.

    La cessione intracomunitaria correttamente individuata è esente nello Stato membro di partenza, purché ricorrano le condizioni previste dalla direttiva.

  • Articoli 167 e 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE

    Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile; il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA dovuta o assolta per beni ceduti o servizi resi da un altro soggetto passivo.

    La detrazione riguarda soltanto l'IVA effettivamente dovuta o assolta nell'ambito di un'operazione imponibile e non si estende all'imposta esposta per errore in fattura.

  • Principio di tutela del legittimo affidamento

    Il principio opera quando fondate aspettative derivano da assicurazioni precise provenienti da un'autorità amministrativa. Non è sufficiente fare affidamento sulla qualificazione fiscale o sulle fatture emesse dal fornitore privato.

  • Articolo 12, paragrafo 1, punto 1, UStG 1994

    La normativa austriaca consente la detrazione dell'IVA indicata in fattura per operazioni effettuate in Austria, ma tale detrazione viene meno quando l'imposta non era realmente dovuta o quando ricorrono le condizioni ostative previste dalla legge.

Massime di principio

  • Nelle cessioni a catena con un unico trasporto intracomunitario, il trasporto deve essere attribuito a una sola cessione sulla base di una valutazione complessiva dei fatti, soprattutto del momento in cui l'acquirente finale acquisisce il potere di disporre dei beni.
  • Il numero di partita IVA comunicato al primo fornitore e la sua qualificazione dell'operazione non sono decisivi se altri elementi oggettivi dimostrano che il trasporto è collegato alla seconda cessione.
  • L'IVA erroneamente addebitata in fattura non diventa detraibile per il solo fatto di essere stata esposta, fatturata e pagata.
  • Il legittimo affidamento protegge normalmente dalle indicazioni precise dell'amministrazione fiscale, non dagli errori o dalle dichiarazioni del fornitore privato.
  • Quando l'IVA è stata versata indebitamente, il rimedio ordinario è chiedere la rettifica della fattura e il rimborso al soggetto che l'ha emessa, secondo le procedure nazionali, anziché detrarla dall'IVA dovuta.

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