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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44012/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di appello che ha riqualificato la sua condotta, inizialmente contestata come accesso abusivo e poi come truffa, nel reato previsto dall'art. 167-ter del d.lgs. 196/2003 (acquisizione fraudolenta di dati personali). La censura principale è che tale fattispecie è stata introdotta dalla legge (d.lgs. 10/8/2018, n.101, art.15) ed è entrata in vigore il 19/9/2018, mentre il fatto è avvenuto il 4/7/2017; pertanto si sostiene la violazione del principio di legalità penal (nullum crimen sine lege) e la applicazione retroattiva di una norma penale nuova. Altri motivi addotti sono: violazione di norme processuali per la diversa qualificazione del fatto (nullità ex art.521 c.p.p.), carenza e illogicità della motivazione e mancata assunzione di prove decisive (omessa audizione di testi ai sensi dell'art.507 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, per violazione dell'art.2, comma 1, c.p. (principio di legalità), atteso che il reato di cui all'art.167-ter d.lgs.196/2003 era stato introdotto dopo la commissione del fatto (4/7/2017) e quindi al momento della condotta il fatto non era previsto dalla legge come reato. Perciò la decisione è stata cassata senza rinvio e non si è proceduto all'esame delle altre censure.

Norme richiamate

  • art. 167-ter d.lgs. 196/2003

    Norma che punisce l'acquisizione fraudolenta di dati personali su larga scala; nel caso concreto la Corte d'appello aveva riqualificato la condotta della ricorrente con riferimento a tale disposizione, ma la Cassazione osserva che la norma è stata introdotta dopo la consumazione del fatto, perciò non poteva essere applicata.

  • art. 15 d.lgs. 10/8/2018, n.101

    Disposizione che ha introdotto l'art.167-ter nel d.lgs.196/2003; la sentenza rileva la data di entrata in vigore (19/9/2018) e la considera decisiva per escludere l'applicabilità della norma ai fatti avvenuti nel 2017.

  • art. 2, comma 1, cod. pen.

    Principio di legalità penale (nullum crimen sine lege): la Corte lo invoca per statuire che non è possibile punire una condotta con riferimento a un reato che non era previsto dalla legge al tempo della sua commissione; ciò comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

  • art. 646 cod. pen.

    Rubricazione iniziale della condotta ai sensi di tale norma (come riportato negli atti); la norma è menzionata per ricostruire l'evoluzione delle qualificazioni giuridiche attribuite al fatto.

  • art. 640 cod. pen.

    Fattispecie di truffa, per la quale il Tribunale aveva successivamente condannato la ricorrente dopo riformulazione dell'imputazione; citata per descrivere la precedente qualificazione del fatto prima della riqualificazione in materia di dati personali.

  • artt. 25 Cost. / art. 24 e 111 Cost. (richiamati dalla parte ricorrente o dalle difese)

    Rinvio ai principi costituzionali evocati dalla difesa: art.25 Cost. (principio di legalità e riserva di legge in materia penale) e artt.24/111 Cost. (diritto di difesa e giusto processo). Nel testo tali riferimenti sostengono la doglianza sulla non applicabilità retroattiva della norma e sulle garanzie processuali.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dalla ricorrente in relazione a vizi procedurali connessi alla riqualificazione; la censura invocava violazioni delle garanzie procedurali ma la Cassazione ha ritenuto la questione (retroattività) assorbente.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa per sostenere la nullità della sentenza di condanna conseguente a una riqualificazione che incide sul bene giuridico protetto e sugli elementi essenziali del reato; il ricorso sosteneva che la diversa fattispecie avrebbe caratteri distinti rispetto alla contestazione originaria.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'assunzione della prova testimoniale in dibattimento; la ricorrente lamentava la mancata audizione di testi ritenuti decisivi (conseguente, secondo lei, a vizio processuale). La Cassazione non ha però esaminato nel merito questa questione, avendo deciso per l'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Una sentenza di merito non può essere confermata o riformata applicando una fattispecie penale introdotta dopo la commissione del fatto: ciò violerebbe il principio di legalità (nullum crimen sine lege) e determina l'annullamento senza rinvio.
  • In caso di riqualificazione del fatto operata in appello, è essenziale verificare la data di entrata in vigore della norma invocata rispetto al tempus commissi del reato; se la norma non era vigente, la riqualificazione è illegittima.
  • Se il motivo relativo alla non applicabilità della norma per retroattività è determinante, esso assorbe le altre censure (es. insufficienza di prove o omissione di istruttoria): la Corte di legittimità può annullare senza rinvio senza entrare nel merito delle ulteriori questioni processuali o probatorie.
  • Quando la nuova qualificazione cambia il bene giuridico tutelato, l'evento o la componente soggettiva rispetto a quanto originariamente contestato, possono sorgere profili di nullità o vizio procedurale che vanno attentamente valutati; tuttavia, tali profili non possono essere invocati per sanare l'applicazione retroattiva di una norma non vigente.
  • In ipotesi simili è necessario, a cura della difesa e del giudice, documentare con precisione le date legislative (data di entrata in vigore della norma) e il tempo della condotta contestata, perché la valutazione della retroattività è decisiva.

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