Cassazione Civile, Ordinanza n. 03424/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione المالية)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento fondato su PVC della Guardia di Finanza, emesso con metodo induttivo puro/extracontabile, deducendo in primo grado: nullità dell’atto per difetto di legittimazione attiva e di sottoscrizione; infondatezza nel merito; in subordine, erronea quantificazione per mancata considerazione dei costi deducibili. La CTP aveva accolto il ricorso solo sul difetto di sottoscrizione, ritenendo tardiva la produzione della delega da parte dell’Ufficio. In appello l’Agenzia aveva prodotto/documentato l’ordine di servizio rilevante e la CGT di secondo grado aveva riformato la decisione. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulle preclusioni documentali e sul rito tributario, sostenendo che in appello non potessero essere valutati documenti tardivamente prodotti in primo grado e non tempestivamente riprodotti; 2) violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, come novellato, assumendo l’inutilizzabilità in appello dei documenti già tardivi in primo grado e richiamando la disciplina sopravvenuta; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CGT avrebbe sostanzialmente trascritto l’atto di appello senza autonoma motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, affermando che nel processo tributario il documento tardivamente prodotto in primo grado può essere utilizzato in appello se acquisito al fascicolo processuale e richiamato dalla parte; ha reputato manifestamente infondato il secondo motivo, precisando che, per i giudizi di primo grado instaurati prima del 4 gennaio 2024, non si applica la nuova disciplina restrittiva dell’art. 58 d.lgs. 546/1992 introdotta dal d.lgs. 220/2023, ma continua a valere il regime previgente che consente la produzione di nuovi documenti in appello; ha infine escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, osservando che la CGT aveva comunque svolto un percorso argomentativo idoneo a rendere percepibile la ratio decidendi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e, in ragione della definizione conforme alla proposta anticipata, anche alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base dell’accertamento induttivo puro/extracontabile impugnato dal contribuente
richiamato come parametro della dedotta nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione
art. 53 Cost.
invocato dal contribuente per sostenere la necessità di considerare i componenti negativi del reddito ai fini della capacità contributiva
dedotto dal ricorrente come norma che impedirebbe in appello la valutazione dei documenti tardivi di primo grado; la Corte esclude l’applicabilità della preclusione nel rito tributario nei giudizi regolati dal previgente art. 58
nel testo previgente consente la produzione di nuovi documenti in appello; nel testo novellato introduce limitazioni, ma la nuova disciplina non si applica ai giudizi di primo grado instaurati prima del 4 gennaio 2024
richiamato nel confronto tra regime processuale tributario e produzione documentale in appello
indicato quale termine/modalità per la produzione documentale in appello nel processo tributario
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per affermare la specialità della disciplina processuale tributaria rispetto al codice di rito civile
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220/2023
originariamente indicato come norma di decorrenza della novella processuale tributaria, poi ridimensionata dalla pronuncia costituzionale
art. 1, comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 220/2023
contiene la novella dell’art. 58 d.lgs. 546/1992 in tema di nuovi documenti in appello
art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per affermare che i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e non sono ritirabili fino al giudicato
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
invocato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato insieme agli altri parametri sulla motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione e al giusto processo
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
utilizzato come norma di deduzione dei vizi processuali e di nullità della sentenza
applicato per la condanna del ricorrente a una somma in favore della controparte
applicato per la condanna del ricorrente a una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende
richiamato quale base procedurale del meccanismo decisorio e delle conseguenze sanzionatorie
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato nel confronto sulla produzione del fascicolo in cassazione e sull’improcedibilità
richiamato per evidenziare che nel processo tributario il fascicolo d’ufficio già contiene i documenti di parte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel processo tributario, la documentazione tardivamente prodotta in primo grado non resta inutilizzabile in appello per il solo fatto della tardività, se il fascicolo di parte con tali documenti è acquisito al fascicolo d’ufficio e il documento è richiamato a fondamento delle difese o dei motivi di gravame.
- La disciplina dell’art. 58 d.lgs. 546/1992 va applicata secondo la sua scansione temporale: per i giudizi di primo grado instaurati prima del 4 gennaio 2024 continua a operare il regime previgente, più ampio nella produzione documentale in appello; la novella restrittiva non si applica retroattivamente a tali giudizi.
- Nel processo tributario la specialità del rito prevale sulle regole generali del codice di procedura civile in tema di nuove produzioni in appello, sicché la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. non opera nei limiti in cui l’art. 58 d.lgs. 546/1992 consenta la produzione documentale.
- La motivazione della sentenza è apparente solo quando manchi in modo assoluto o sia obiettivamente incomprensibile; non è nulla la decisione che aderisca alla tesi di parte o riproduca contenuti di atti processuali, purché consenta di ricostruire chiaramente la ratio decidendi e attribuisca al giudice la scelta decisoria.
- Chi deduce in cassazione il vizio di motivazione apparente deve indicare in modo specifico il contenuto delle difese asseritamente trascurate e dimostrare l’effettiva mancanza del percorso argomentativo, non essendo sufficiente una censura generica.
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