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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29751/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25/06/2024 è stato proposto dall'imputato. Dai passaggi riportati emerge che i primi cinque motivi censuravano: la pretesa violazione del divieto di bis in idem, la violazione dell'art. 4 CEDU, la violazione del divieto di bis in idem processuale, la sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale e la mancanza di motivazione sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. Con un ulteriore motivo si chiedeva la sostituzione della pena detentiva con altra pena ai sensi dell'art. 20-bis c.p., sostenendo l'adeguatezza di una sanzione sostitutiva; la Corte d'appello aveva però ritenuto decisivi due precedenti specifici anteriori ai fatti, per affermare che la sola pena detentiva fosse necessaria ai fini specialpreventivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei primi cinque motivi. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sul diniego della sostituzione della pena detentiva, valorizzando i precedenti specifici anteriori che deponevano per la necessità della sola pena detentiva a fini di prevenzione del rischio di reiterazione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 CEDU

    La censura richiamava la norma convenzionale, ma il ricorso è stato ritenuto generico e quindi non scrutinabile nel merito.

  • art. 20-bis c.p.

    La sostituzione della pena detentiva con altra pena è stata esclusa perché la Corte d'appello aveva congruamente motivato la necessità della sola pena detentiva, alla luce di due precedenti specifici anteriori ai fatti, ritenuti indicativi del rischio di ulteriori reati.

  • bis in idem

    Il ricorrente invocava il divieto di doppio giudizio o doppia valutazione sul medesimo fatto, ma la doglianza è stata dichiarata generica.

  • art. 3?

    null

Massime di principio

  • In sede di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti: censure meramente assertive o non sviluppate in modo puntuale sono dichiarate inammissibili per genericità.
  • Le doglianze relative a bis in idem, anche se prospettate in riferimento al divieto convenzionale o processuale, non possono essere esaminate nel merito se non sono articolate con adeguata precisione sul fatto e sul titolo di giudizio o sanzione asseritamente duplicati.
  • La scelta del giudice di merito di non applicare una pena sostitutiva è censurabile solo se la motivazione sia mancante o manifestamente illogica; è sufficiente una motivazione che valorizzi precedenti specifici e il rischio di reiterazione per ritenere adeguata la sola pena detentiva.
  • Ai fini della sostituzione della pena, la presenza di precedenti specifici anteriori ai fatti può legittimamente essere considerata indice di inadeguatezza delle sanzioni sostitutive e di prevalenza delle esigenze di prevenzione speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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