Cassazione Penale, Sentenza n. 33582/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello per tre motivi principali: 1) vizio di violazione di legge e carenza di motivazione sull'elemento soggettivo (dolo eventuale vs colpa cosciente) relativo alla sua ritenuta responsabilità per concorso omissivo improprio; ha dedotto che la Corte d'appello non ha adeguatamente dimostrato la sua concreta conoscenza dei "segnali d'allarme" e non ha analizzato gli indici fattuali utili a provare la volontaria adesione all'evento criminoso (secondo i criteri di Espenhahn); 2) errata interpretazione degli obblighi e limiti della posizione di amministratore senza deleghe, con violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c. e degli artt. 40 e 43 c.p., in quanto l'obbligo rilevante è quello di "agire informato" e non un generale obbligo di vigilanza; mancata verifica del contributo causale dell'omissione dell'imputato nella realizzazione dei fatti dai delegati; 3) censura sull'applicazione dell'aggravante della continuazione fallimentare al capo E) e deduzione che il reato contestato in capo E) si è estinto per prescrizione prima della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto fondati i profili che evidenziano carenze motivazionali e di diritto nella sentenza di appello circa la responsabilità omissiva impropria (capi C e D): ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna affinché venga riesaminata la posizione dell'imputato alla luce dei criteri giurisprudenziali applicabili (in particolare la necessità di valutare la conoscenza concreta dei segnali d'allarme, l'adesione psicologica all'evento e l'effettiva incidenza causale dell'omissione, nonché gli indicatori indicati dalla sentenza Espenhahn). Ha annullato senza rinvio la condanna relativa al capo E) perché il reato si era estinto per prescrizione e la Corte di appello avrebbe dovuto dichiararlo. In sintesi: annullamento con rinvio per i capi C e D; annullamento senza rinvio per il capo E) per estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
Fondamento normativo del concorso omissivo improprio: l'amministratore è punibile per l'evento che conosce e che poteva impedire non eseguendo il dovere di intervenire, se la sua omissione ha contribuito causalmente all'evento.
"Provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri"
Nuova disciplina post-riforma 2003 che riconosce l'obbligo del presidente del consiglio di assicurare adeguati ragguagli informativi e introduce l'obbligo per gli amministratori di "agire informati"; limita l'obbligo di vigilanza degli amministratori senza deleghe nei limiti delle loro attribuzioni.
Afferma l'obbligo generale per ciascun amministratore di 'agire informato', contribuendo a circoscrivere la responsabilità dei consiglieri non esecutivi nei limiti delle specifiche attribuzioni e competenze.
Regola la responsabilità degli amministratori verso la società; interpretata insieme ad art. 2381 per precisare che gli amministratori senza deleghe non hanno un obbligo di vigilanza illimitato ma rispondono se non impediscono fatti pregiudizievoli che conoscono o potevano conoscere nei limiti delle loro competenze.
Richiamato in combinato disposto con le norme societarie per sottolineare che alcune regole di azione di responsabilità restano immutate; nel testo è utilizzato per sostenere la continuità di talune norme dopo la riforma del 2003.
Legge fallimentare (L.F.): artt. 216-224 e art. 219
Disciplinano le fattispecie di bancarotta (fra cui bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice) e gli istituti aggravanti/continuativi. Nel caso la Corte ha rilevato un errore applicativo circa l'aggravante della continuazione al capo E) e ha constatato l'estinzione per prescrizione.
Sentenza Sez. U. n. 38343/2014 (Espenhahn)
"a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento"
Principio-chiave per distinguere dolo eventuale da colpa cosciente: per configurare il dolo eventuale occorre dimostrare l'adesione psicologica dell'agente all'evento (accettazione del rischio) attraverso indicatori fattuali articolati e non congetturali; in caso di dubbio deve prevalere la qualificazione colposa.
Sentenza Sez. U. Ricci, n. 12602/2015
Principio secondo cui la Corte di merito deve dichiarare l'estinzione per prescrizione quando essa è intervenuta; in Cassazione ciò comporta l'annullamento senza rinvio quando la prescrizione è sopravvenuta.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez.5 n.23838/2007; Cass. Civ. Sez.1 n.17441/2016)
Interpretazioni consolidatesi secondo le quali la riforma del 2003 ha ridotto l'onere di vigilanza degli amministratori senza deleghe, imponendo comunque l'obbligo di 'agire informati' e precisando che la responsabilità penale sussiste quando vi sia conoscenza o possibilità di conoscenza di fatti pregiudizievoli e la mancata iniziativa abbia una concreta incidenza causale.
Massime di principio
- La responsabilità penale dell'amministratore senza deleghe non equivale a una responsabilità oggettiva: non sussiste un generico obbligo di vigilanza, ma l'obbligo di "agire informato" nei limiti delle proprie attribuzioni.
- Per configurare il concorso omissivo improprio (art. 40, comma 2 c.p.) è necessario dimostrare non solo la presenza di "segnali d'allarme", ma la concreta conoscenza di tali segnali da parte dell'amministratore senza deleghe e l'effettiva incidenza causale della sua omissione nella realizzazione dell'evento dannoso.
- La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente richiede un accertamento rigoroso dell'adesione psicologica dell'agente all'evento (criteri Espenhahn): in caso di incertezza probatoria va preferita la qualifica colposa a favore dell'imputato.
- Il giudice di merito, quando valuta una responsabilità omissiva, deve compiere il giudizio controfattuale necessario (se l'imputato avesse agito, l'evento si sarebbe comunque verificato?) e documentare puntualmente l'analisi sull'incidenza causale dell'omissione.
- Se un reato si è estinto per prescrizione prima della pronuncia di merito, la corte di merito è tenuta a dichiararlo; in Cassazione ciò può determinare l'annullamento senza rinvio della condanna relativa.
- Nelle ipotesi complesse (clientela incrociata, operazioni sospette, fittizi trasferimenti tra società collegate) la prova della responsabilità del consigliere non esecutivo richiede l'esame degli elementi relativi alla sua preparazione tecnica, ai rapporti interni al consiglio e agli atti degli organi di controllo, per ricostruire il processo decisionale e la rappresentazione soggettiva del rischio.
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