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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28831/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Due ordinanze-ingiunzione avevano sanzionato, per violazioni in materia di etichettatura alimentare, un soggetto indicato come trasgressore e una società obbligata in solido, in relazione a prodotti di salumeria rinvenuti in un supermercato. Nei gradi di merito era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per il decesso del trasgressore, con conseguente restituzione alla società delle somme già pagate; il Tribunale, però, aveva posto le spese di appello a carico della società applicando la soccombenza virtuale, ritenendo nel merito che i prodotti dovessero qualificarsi come preimballati e quindi soggetti a obblighi informativi. In cassazione la società ha censurato la sentenza con un unico motivo, deducendo violazione del regolamento UE n. 1169/2011 e norme collegate, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente qualificato come preimballato un prodotto alimentare solo in ragione del fatto che il suo processo produttivo comporta una parte non edibile; la società, tuttavia, aveva interesse concreto al ricorso esclusivamente in relazione alla statuizione sulle spese di lite del giudizio di appello.

La decisione

La Corte ha rilevato che, per effetto del decesso del trasgressore, l'obbligazione sanzionatoria non si trasmette agli eredi e si estingue anche nei confronti dell'obbligato solidale; ha quindi confermato che correttamente era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e disposta la restituzione delle somme pagate. Tuttavia ha ritenuto erronea la regolazione delle spese di appello mediante soccombenza virtuale: in assenza di un soggetto che succeda nel lato passivo del rapporto sanzionatorio, le spese devono restare regolate dall'art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, con ciascuna parte tenuta ad anticipare e sostenere le proprie. Perciò la sentenza è stata cassata limitatamente al capo sulle spese di lite e, decidendo nel merito, la Corte ha disposto che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    indicato come parametro formale del motivo di ricorso per cassazione

  • reg. (CE) n. 1169/2011, art. 9

    richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi di indicazione della scadenza e alla qualificazione del prodotto alimentare

  • reg. (CE) n. 1169/2011, art. 20

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'errore di qualificazione del prodotto

  • reg. (CE) n. 1333/2008, art. 3, § 2, lett. b)

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della doglianza sulla nozione di prodotto preimballato

  • art. 7 L. 24 novembre 1981, n. 689

    la sanzione pecuniaria amministrativa non si trasmette agli eredi e si estingue con la morte dell'autore della violazione

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di estinzione del rapporto sanzionatorio per morte del trasgressore, ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie spese

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale per la trattazione del ricorso

  • art. 2, § 2, lett. e), reg. (CE) n. 1169/2011

    richiamato nel ragionamento di merito sulla nozione di imballaggio/preimballato

Massime di principio

  • La morte dell'autore della violazione amministrativa estingue l'obbligazione pecuniaria sanzionatoria e impedisce la trasmissione del debito agli eredi; l'effetto estintivo opera anche nei confronti dell'obbligato solidale.
  • Quando il rapporto sanzionatorio si estingue per morte del trasgressore, non vi è un successore nel lato passivo del rapporto sostanziale che consenta di applicare la soccombenza virtuale per la regolazione delle spese.
  • In tale ipotesi, le spese del giudizio restano regolate dall'art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, con ciascuna parte tenuta a sopportare le spese da essa anticipate.
  • L'interesse all'impugnazione può sussistere anche solo rispetto alla statuizione sulle spese, pur in presenza di cessazione della materia del contendere sul rapporto sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveContenzioso tributarioSpese di lite
RamiEsecuzioniTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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