Cassazione Penale, Sentenza n. 2427/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza per due profili: 1) la Corte di appello ha ritenuto consumato il furto di circa 4.400 kg di gelsi nonostante i frutti raccolti fossero ancora in una cesta visibile sul fondo agricolo della persona offesa, mentre la difesa sostiene che mancava l'amotio/ocultamento e pertanto il fatto doveva essere qualificato come tentativo (art. 56 cod. pen.); 2) la Corte ha escluso la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) richiamandosi al limite edittale e a presunta abitualità/recidiva, contestazione che la difesa ritiene ingiustificata perché le condanne pregresse sono molto risalenti.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte di appello abbia errato nel ritenere consumato il furto: i frutti erano ancora sulla proprietà della persona offesa e ben visibili, mancava quindi l'occultamento necessario per la consumazione. Il fatto è stato riqualificato come tentativo (art. 56, 624, 625 n.2 cod. pen.) e, conseguentemente, la causa ostativa prevista dal limite edittale per l'applicazione dell'art. 131-bis cade. Data la particolare tenuità del fatto, la sentenza è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. i) c.p.p., con riconoscimento della non punibilità ex art. 131-bis.
Norme richiamate
Disciplina il tentativo: la consumazione richiede che l'agente abbia conseguito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della res; in assenza di occultamento/amotio il fatto resta al tentativo e si applica la diminuzione minima della pena.
Fattispecie del furto cui si riferisce la riqualificazione del fatto (unitamente alle aggravanti contestate).
Aggravante per furto commesso con violenza sulle cose/effrazione: innalzava la pena edittale (fino a 6 anni nella consumazione), rilevante per il giudizio sul limite dell'art. 131-bis, ma, riqualificando in tentativo, il limite edittale si riduce e l'ostacolo viene meno.
Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto salvo che la condotta sia abituale o il quadro edittale non lo permetta; qui è stata riconosciuta applicabile dopo la riqualificazione in tentativo e l'accertamento dell'occasionalità della condotta.
art. 620 lett. i) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, quando emergono dagli atti elementi che evidenziano la particolare tenuità del fatto, di annullare la sentenza impugnata senza rinvio; applicata nel caso concreto.
Giurisprudenza citata (Sez. 5 n. 26749/2016; Sez. 5 n. 2726/2016-2017; Sez. 6 n. 26867/2017; Sez. 4 n. 27241/2020)
Principi richiamati relativi alla distinzione tra tentativo e consumazione (necessità di amotio/occultamento), valutazione dell'abitualità/serialità ai fini dell'art. 131-bis e possibilità per la Cassazione di annullare senza rinvio quando la particolare tenuità risulta dagli atti.
Massime di principio
- Per ritenere il furto consumato non basta il distacco del bene dal ramo: è richiesto che la cosa sia uscita dalla sfera di vigilanza dell'offeso, di solito attraverso occultamento o comunque acquisizione di possesso autonoma e non contestabile.
- Se i beni sottratti restano visibili e nella proprietà della vittima (es. in una cesta sul terreno), è fondato sostenere la natura di tentativo, con conseguente diminuzione della pena ai sensi dell'art. 56.
- La riqualificazione in tentativo può rendere applicabile l'art. 131-bis ove la diminuzione della pena faccia rientrare il massimo edittale sotto il limite previsto dalla norma.
- L'abitualità (che esclude la particolare tenuità) richiede elementi probatori di serialità e recente reiterazione; condanne molto risalenti possono non essere significative per dimostrare "abitualità".
- La Cassazione può annullare senza rinvio quando, dagli atti, risulti evidente la particolare tenuità del fatto, evitando un nuovo giudizio di merito.
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