Cassazione Penale, Ordinanza n. 35265/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la sua responsabilità per una condotta qualificata come estorsiva. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sul dolo di estorsione, sostenendo in sostanza che mancasse la volontà estorsiva. Con il secondo motivo ha contestato la ricostruzione secondo cui egli non agisse nella convinzione di far valere una giusta pretesa, prospettando invece che la richiesta di denaro fosse collegata a un preteso credito o a un intervento già effettuato, quindi riconducibile all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non specifici e meramente reiterativi delle doglianze già svolte in appello, osservando inoltre che la motivazione di merito aveva spiegato in modo coerente la presenza di minacce, riferimenti a un intervento protettivo e richieste di denaro come mero pretesto illecito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi due motivi si risolvevano nella pedissequa riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. Ha inoltre confermato la tenuta logica della motivazione di merito, che aveva valorizzato le frasi minacciose rivolte alla persona offesa, il riferimento all'intervento protettivo asseritamente prestato e alla propria esperienza carceraria, nonché la richiesta di denaro basata su un preteso pagamento per evitare un'esplosione, qualificata come pretesto illecito e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente attraverso il riferimento al dolo di estorsione e alla qualificazione della condotta come estorsiva; la Corte ne conferma la configurabilità sulla base di minaccia e richiesta di denaro come pretesto illecito.
Evocato indirettamente dal ricorrente quale alternativa qualificatoria, ma escluso dalla Corte perché la pretesa vantata era solo un pretesto illecito e non l'esercizio di un diritto tutelabile.
Applicato per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della configurazione dell'estorsione, la presenza di minacce e di richieste di denaro sorrette da un preteso intervento protettivo non esclude il dolo quando la pretesa si presenti come mero pretesto illecito.
- L'alternativa dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è esclusa quando la pretesa non sia riconducibile a un diritto effettivamente azionabile, ma sia strumentale a ottenere denaro mediante intimidazione.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando esplicita in modo non illogico gli elementi fattuali da cui desume minaccia, coartazione e finalità di profitto ingiusto.
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