Cassazione Penale, Ordinanza n. 07036/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza del GIP che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. Il ricorrente contestava la qualificazione giuridica del fatto accolta nel patteggiamento, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta all'ipotesi di minore gravità prevista dall'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti anziché alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 4. La Corte rileva però che la censura richiedeva verifiche e approfondimenti in fatto sulle modalità della condotta, incompatibili con i limiti dell'impugnazione ammessa contro la sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza applicativa della pena ex art. 444 c.p.p. con censure non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., norma che limita l'impugnabilità alle sole violazioni di legge tassativamente indicate. La doglianza sulla qualificazione del fatto, per quanto prospettata come questione di diritto, implicava in realtà accertamenti in fatto non consentiti in questa sede. Conseguentemente, la Corte ha disposto le statuizioni conseguenti ex art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dal ricorrente.
L'impugnazione contro il patteggiamento è ammessa solo per specifiche violazioni di legge; non è consentito veicolare censure che richiedano valutazioni in fatto sulla qualificazione della condotta.
Indicata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Evocato dal ricorrente come possibile corretta qualificazione del fatto in termini di minore gravità.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Qualificazione giuridica recepita nel patto e contestata dal ricorrente.
La Corte dichiara l'inammissibilità de plano del ricorso ai sensi di tale disposizione.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, richiamate dalla Corte per spese e sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento l'impugnazione è ammessa solo nei casi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono proponibili censure che, pur formalmente qualificate come violazioni di legge, presuppongano una nuova valutazione del fatto.
- La contestazione della qualificazione giuridica del fatto è inammissibile se per verificarla occorre accertare elementi fattuali ulteriori rispetto a quelli cristallizzati nell'imputazione e nel patto.
- Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento non possono essere introdotti temi che implichino verifiche sulle modalità concrete della condotta, perché ciò eccede il perimetro del rimedio impugnatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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