Cassazione Penale, Sentenza n. 1699/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova: si contestava la mancata valutazione, nel giudizio d'appello cautelare, delle dichiarazioni sopravvenute del collaboratore di giustizia Roberto Porcaro (e dei verbali di altri collaboratori Greco, Turboli e Barone), che secondo la difesa ridimensionavano il ruolo di Perrone nel clan e quindi avrebbero potuto far venire meno il grave quadro indiziario alla base della custodia cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto erronea l'esclusione automatica degli elementi probatori sopravvenuti nel giudizio di appello cautelare alla stregua del principio devolutivo e delle Sezioni Unite; ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro - sezione riesame perché riesamini l'istanza valutando anche le dichiarazioni di Porcaro insieme ai verbali dei collaboratori prodotti dalla difesa.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (commi 1-6)
Norma sostanziale citata come contestazione per la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; utilizzata nel deciso per descrivere i reati a carico dell'indagato
Norma che disciplina l'appello cautelare; la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale delle Sezioni Unite per affermare che, nel giudizio d'appello cautelare, possono essere prodotti e valutati elementi probatori nuovi nel rispetto del contraddittorio e del principio devolutivo
Richiamato come parametro procedurale inerente alle forme e ai termini del giudizio cautelare; utilizzato per precisare i limiti e le garanzie del contraddittorio nell'appello cautelare
Ordinanza Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023 (Galati, Rv. 286155)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata dalla Corte per affermare che il giudice dell'appello cautelare non è precluso dall'acquisizione e dalla valutazione di elementi probatori nuovi prodotti dalle parti, purché nel rispetto del contraddittorio e dei limiti devolutivi
art. 94, comma 1-ter (riferimento procedurale finale)
Richiamato nell'atto conclusivo per gli adempimenti di cancelleria relativi all'esecuzione della decisione; menzione procedurale legata all'esecuzione del provvedimento di annullamento e rinvio
Massime di principio
- Nel giudizio di appello cautelare (art. 310 c.p.p.) possono essere prodotti e valutati elementi probatori sopravvenuti, a condizione che ciò avvenga nel rispetto del contraddittorio e dei limiti della motivazione e dei motivi di appello.
- Il principio devolutivo non comporta una preclusione assoluta alla valutazione di nuove prove nell'appello cautelare: il giudice d'appello deve verificare la rilevanza delle nuove dichiarazioni rispetto alla contestazione originaria.
- Se le nuove dichiarazioni (es. di collaboratori di giustizia) sono idonee a incidere sul quadro indiziario alla base della misura cautelare, il tribunale d'appello deve valutarle congiuntamente agli altri elementi prodotti dalla difesa.
- Il difensore che produce elementi nuovi in appello deve collegare espressamente tali elementi ai motivi di gravame, spiegando la loro capacità di ridurre o escludere il grave quadro indiziario richiesto per la misura cautelare.
- Se il giudice di merito esclude elementi nuovi per violazione del principio devolutivo senza motivazione adeguata, la decisione è suscettibile di annullamento per vizio di motivazione e travisamento della prova.
- L'accoglimento del motivo non implica automaticamente la revoca della misura cautelare, ma obbliga il giudice rinviato a riesaminare compiutamente l'insieme probatorio e a decidere nuovamente sulla sussistenza dei presupposti cautelari.
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