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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18333/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di una società cedente di autovetture usate, dalla quale emergeva l'omesso versamento dell'IVA per l'anno 2006 su operazioni di acquisto intra-UE e successiva rivendita a operatori italiani a prezzi inferiori al prezzo di acquisto. L'Ufficio ha quindi contestato alla società acquirente, quale cessionaria, l'obbligo di pagamento ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 633/1972 e, dopo il mancato versamento, ha iscritto a ruolo le somme ex art. 60-bis d.P.R. 633/1972, notificando la cartella di pagamento. La contribuente ha impugnato la cartella sostenendo che fosse nulla perché non preceduta da un avviso di accertamento e quindi lesiva del diritto di difesa. In appello la CTR ha accolto il ricorso della contribuente. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 7 L. 212/2000, 56, comma 5, e 60-bis d.P.R. 633/1972, sostenendo che la cartella non era nulla poiché era stata preceduta da una comunicazione dettagliata contenente i presupposti di fatto e di diritto della pretesa e che, in ogni caso, per la responsabilità solidale del cessionario ex art. 60-bis non era necessario un previo accertamento nei suoi confronti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha osservato che la cartella che rinvii a un atto presupposto non è nulla per difetto di motivazione se il contribuente non dimostra che tale carenza abbia concretamente pregiudicato il diritto di difesa, e che nel caso concreto la comunicazione inviata all'esito del controllo indicava puntualmente l'avviso di accertamento, la società cedente, gli importi, le operazioni e la disciplina applicabile, consentendo piena comprensione della pretesa. Ha inoltre ribadito che, in tema di IVA, l'art. 60-bis d.P.R. 633/1972 prevede una responsabilità solidale del cessionario per l'imposta non versata dal cedente in caso di cessioni a prezzo inferiore al valore normale, con possibilità per il cessionario di fornire prova contraria; e che, quando l'Amministrazione notifica la cartella al cessionario in base a tale responsabilità, non è necessaria una previa attività accertativa nei suoi confronti perché egli non è il soggetto passivo d'imposta. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    È richiamato come parametro di legittimità della motivazione degli atti tributari, ma la Corte ritiene che nel caso concreto non vi sia stata lesione del diritto di difesa perché la pretesa era stata resa comprensibile da una comunicazione dettagliata.

  • art. 56, comma 5, d.P.R. 633/1972

    È invocato nel motivo di ricorso insieme agli altri parametri normativi, ma la Corte lo considera nell'ambito della disciplina della riscossione e della motivazione dell'atto, ritenendo infondata la censura di nullità della cartella.

  • art. 60 d.P.R. 633/1972

    È richiamato quale base della comunicazione preventiva e della pretesa IVA nei confronti del cessionario; la Corte non ravvisa illegittimità nell'operato dell'Ufficio.

  • art. 60-bis d.P.R. 633/1972

    La norma configura una responsabilità solidale del cessionario per l'IVA non versata dal cedente nelle cessioni di beni individuati dal d.m. 22 dicembre 2005, quando il corrispettivo sia inferiore al valore normale; il cessionario può liberarsi fornendo prova contraria sulla plausibilità del prezzo minore.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento che rinvii a un atto presupposto non è nulla per difetto di motivazione se il contribuente non dimostra che la carenza abbia concretamente compresso il suo diritto di difesa.
  • La puntuale indicazione, in una comunicazione o negli atti del procedimento, dei fatti, degli importi, della normativa applicabile e dell'atto presupposto può essere sufficiente a rendere comprensibile la pretesa e a escludere la nullità della cartella.
  • In tema di IVA, la responsabilità del cessionario ex art. 60-bis d.P.R. 633/1972 opera come responsabilità solidale per specifiche cessioni a prezzo inferiore al valore normale e consente al cessionario di fornire prova contraria sulla congruità del corrispettivo.
  • Quando la riscossione nei confronti del cessionario discende dalla responsabilità solidale prevista dall'art. 60-bis d.P.R. 633/1972, non è necessaria una previa attività accertativa nei suoi confronti, poiché egli non è il soggetto passivo dell'imposta.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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